Art. 10 
 
       Risarcimento del danno e trasferimento del sovrapprezzo 
 
  1. Il risarcimento  del  danno  da  violazione  del  diritto  della
concorrenza  puo'  essere  chiesto  da   chiunque   lo   ha   subito,
indipendentemente dal fatto che si tratti  di  acquirente  diretto  o
indiretto dell'autore della violazione. 
  2. Il risarcimento del danno emergente cagionato dall'autore  della
violazione ad un dato livello della catena di approvvigionamento  non
supera il danno da sovrapprezzo  subito  a  tale  livello,  fermo  il
diritto del soggetto danneggiato di chiedere il risarcimento  per  il
lucro cessante derivante dal trasferimento integrale o  parziale  del
sovrapprezzo. 
  3. Le disposizioni del Capo IV del presente  decreto  si  applicano
anche quando la violazione del diritto della concorrenza riguarda una
fornitura all'autore della violazione.