Art. 12 
 
                        Acquirenti indiretti 
 
  1. Nelle azioni di risarcimento  del  danno  per  trasferimento  in
tutto  o  in  parte  del  sovrapprezzo,  l'attore   deve   dimostrare
l'esistenza  e  la  portata   del   trasferimento   anche   chiedendo
l'esibizione di prove al convenuto o a terzi. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimento del sovrapprezzo si
presume quando l'acquirente indiretto dimostra che: 
  a) il convenuto  ha  commesso  una  violazione  del  diritto  della
concorrenza; 
  b) la violazione del diritto della concorrenza  ha  determinato  un
sovrapprezzo per l'acquirente diretto del convenuto; 
  c) l'acquirente indiretto ha  acquistato  beni  o  servizi  oggetto
della violazione del diritto della concorrenza o ha acquistato beni o
servizi che derivano dagli stessi o che li incorporano. 
  3. Il convenuto puo' dimostrare che il sovrapprezzo di cui al comma
2 non e' stato trasferito  interamente  o  in  parte  sull'acquirente
indiretto.