Art. 17 Modificazioni alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 1. All'articolo 1 della legge legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata» sono soppresse; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante.»; c) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 17: Il testo dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 1 Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese. 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata 'Autorita', applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante. 3. (Abrogato). 4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.