Art. 18 
 
               Competenza dei tribunali per le imprese 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.  168,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «dal  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis e 1-ter»; 
  b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto  il  seguente:  «1-ter.  Per  le
controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e  d),  anche
quando ricorrono i presupposti del  comma  1-bis,  che,  secondo  gli
ordinari criteri di competenza  territoriale  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  normative  speciali  che  le  disciplinano,  dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari  di  seguito  elencati,  sono
inderogabilmente competenti: 
  a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano,
Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano  (sezione
distaccata); 
  b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma  per  gli
uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti  di  Ancona,  Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); 
  c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli
uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  corte  d'appello  di
Campobasso,  Napoli,   Salerno,   Bari,   Lecce,   Taranto   (sezione
distaccata), Potenza,  Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,
Palermo, Reggio Calabria.». 
 
          Note all'art. 18: 
              Il testo dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  27
          giugno 2003, n. 168, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni. 
              1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis  e  1-ter,  le
          controversie  di  cui  all'articolo  3  che,  secondo   gli
          ordinari   criteri   di   ripartizione   della   competenza
          territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
          disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate  dagli   uffici
          giudiziari  compresi  nel  territorio  della  regione  sono
          assegnate  alla  sezione  specializzata  avente  sede   nel
          capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo  1.
          Alle sezioni specializzate istituite presso i  tribunali  e
          le corti  d'appello  non  aventi  sede  nei  capoluoghi  di
          regione  sono  assegnate  le  controversie  che  dovrebbero
          essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  compresi   nei
          rispettivi distretti di corte d'appello. 
              1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3  nelle
          quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti  ai  sensi
          dell'articolo  33  del  codice  di  procedura  civile,  una
          societa',  in  qualunque   forma   costituita,   con   sede
          all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
          stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli
          ordinari criteri di competenza territoriale e nel  rispetto
          delle disposizioni normative speciali che le  disciplinano,
          dovrebbero  essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  di
          seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: 
              1) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di
          Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
              2) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
          di Cagliari e Sassari (sezione distaccata); 
              3) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti
          di Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,  Palermo,
          Reggio Calabria; 
              4) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Genova per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di Bologna, Genova; 
              5) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Milano per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di Brescia, Milano; 
              6) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno; 
              7) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di
          Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; 
              8) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Torino per gli uffici giudiziari ricompresi  nel  distretto
          di Torino; 
              9) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti
          di Trieste, Venezia; 
              9-bis) la sezione specializzata in materia  di  impresa
          di  Trento  per  gli  uffici  giudiziari   ricompresi   nel
          distretto  di  Trento,  fermo  quanto  previsto  al  numero
          9-ter); 
              9-ter) la sezione specializzata in materia  di  impresa
          di  Bolzano  per  gli  uffici  giudiziari  ricompresi   nel
          territorio di competenza  di  Bolzano,  sezione  distaccata
          della corte di appello di Trento. 
              1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma
          1, lettere c) e d), anche quando  ricorrono  i  presupposti
          del comma 1-bis,  che,  secondo  gli  ordinari  criteri  di
          competenza territoriale e nel rispetto  delle  disposizioni
          normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere
          trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,  sono
          inderogabilmente competenti: 
              a) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Milano per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di  Brescia,  Milano,  Bologna,  Genova,  Torino,  Trieste,
          Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); 
              b) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di
          Ancona,  Firenze,  L'Aquila,  Perugia,  Roma,  Cagliari   e
          Sassari (sezione distaccata); 
              c) la sezione specializzata in materia  di  impresa  di
          Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di corte d'appello di Campobasso,  Napoli,  Salerno,  Bari,
          Lecce,    Taranto    (sezione     distaccata),     Potenza,
          Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio
          Calabria.".