Art. 3 
 
                        Ordine di esibizione 
 
  1. Nelle azioni per il  risarcimento  del  danno  a  causa  di  una
violazione del diritto della concorrenza, su istanza  motivata  della
parte, contenente l'indicazione  di  fatti  e  prove  ragionevolmente
disponibili dalla controparte o dal terzo, sufficienti a sostenere la
plausibilita' della domanda di risarcimento del danno o della difesa,
il giudice puo' ordinare alle parti o  al  terzo  l'esibizione  delle
prove rilevanti che rientrano nella loro disponibilita' a norma delle
disposizioni del presente capo. 
  2.  Il  giudice  dispone  a  norma   del   comma   1   individuando
specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di  prova  o  le
rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di
esibizione.  La  categoria  di  prove  e'  individuata  mediante   il
riferimento a caratteristiche comuni dei  suoi  elementi  costitutivi
come la natura, il periodo  durante  il  quale  sono  stati  formati,
l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui e'  richiesta
l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria. 
  3.  Il  giudice  ordina  l'esibizione,  nei  limiti  di  quanto  e'
proporzionato alla decisione e, in particolare: 
  a) esamina in quale misura la domanda di risarcimento o  la  difesa
sono sostenute da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine
di esibizione; 
  b) esamina la portata e i costi dell'esibizione, in  specie  per  i
terzi interessati; 
  c) valuta se le prove di cui e' richiesta  l'esibizione  contengono
informazioni riservate, in specie se riguardanti terzi. 
  4. Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno  per  oggetto
informazioni riservate,  il  giudice  dispone  specifiche  misure  di
tutela tra le quali l'obbligo del segreto,  la  possibilita'  di  non
rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di
audizioni a porte  chiuse,  la  limitazione  del  numero  di  persone
autorizzate a  prendere  visione  delle  prove,  il  conferimento  ad
esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma
aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni
riservate  i  documenti  che  contengono  informazioni  riservate  di
carattere personale, commerciale, industriale e finanziario  relative
a persone ed imprese, nonche' i segreti commerciali. 
  5. La parte o il terzo nei cui confronti e' rivolta la  istanza  di
esibizione hanno diritto di  essere  sentiti  prima  che  il  giudice
provveda a norma del presente articolo. 
  6. Resta ferma la riservatezza  delle  comunicazioni  tra  avvocati
incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.