Art. 7 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 2011, n. 150 
 
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n.
150, dopo il comma 4 e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  Fino  alla
precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda  di
rettificazione di attribuzione di sesso ed il  coniuge  possono,  con
dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere  la
volonta', in  caso  di  accoglimento  della  domanda,  di  costituire
l'unione civile, effettuando le eventuali  dichiarazioni  riguardanti
la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la
sentenza che accoglie la domanda, ordina  all'ufficiale  dello  stato
civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se
avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro  delle
unioni civili e di annotare le  eventuali  dichiarazioni  rese  dalle
parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.». 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  31  del   decreto
          legislativo  1°settembre   2011,   n.   150   (Disposizioni
          complementari al codice di procedura civile in  materia  di
          riduzione e  semplificazione  dei  procedimenti  civili  di
          cognizione, ai sensi dell'art. 54  della  legge  18  giugno
          2009, n. 69), come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   31   (Delle   controversie   in   materia    di
          rettificazione  di  attribuzione  di  sesso).   -   1.   Le
          controversie  aventi  ad  oggetto  la   rettificazione   di
          attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1 della  legge  14
          aprile 1982, n. 164, sono regolate dal  rito  ordinario  di
          cognizione, ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
          articolo. 
              2.  E'  competente  il   tribunale,   in   composizione
          collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. 
              3. L'atto di citazione e' notificato al  coniuge  e  ai
          figli dell'attore  e  al  giudizio  partecipa  il  pubblico
          ministero. 
              4.  Quando  risulta  necessario  un   adeguamento   dei
          caratteri  sessuali  da  realizzare  mediante   trattamento
          medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza  con  sentenza
          passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi
          1, 2 e 3. 
              4-bis. Fino  alla  precisazione  delle  conclusioni  la
          persona  che  ha  proposto  domanda  di  rettificazione  di
          attribuzione  di  sesso   e   il   coniuge   possono,   con
          dichiarazione congiunta,  resa  personalmente  in  udienza,
          esprimere  la  volonta',  in  caso  di  accoglimento  della
          domanda, di  costituire  l'unione  civile,  effettuando  le
          eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta  del  cognome
          ed il regime patrimoniale. Il tribunale,  con  la  sentenza
          che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale  dello  stato
          civile del comune  di  celebrazione  del  matrimonio  o  di
          trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere  l'unione
          civile nel registro delle unioni civili e  di  annotare  le
          eventuali dichiarazioni  rese  dalle  parti  relative  alla
          scelta del cognome ed al regime patrimoniale. 
              5.  Con  la  sentenza  che  accoglie  la   domanda   di
          rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina
          all'ufficiale di stato civile  del  comune  dove  e'  stato
          compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione
          nel relativo registro. 
              6. La sentenza di  rettificazione  di  attribuzione  di
          sesso  non  ha  effetto  retroattivo.  Essa  determina   lo
          scioglimento del matrimonio o la cessazione  degli  effetti
          civili  conseguenti  alla   trascrizione   del   matrimonio
          celebrato con rito religioso. Si applicano le  disposizioni
          del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.».