(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA
  REPUBBLICA  ITALIANA E L'ESECUTIVO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA 
 
                              Preambolo 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e   l'Esecutivo   della
Repubblica dell'Angola, d'ora innanzi denominati le Parti: 
      considerati gli obiettivi dell'Accordo di Cooperazione  Tecnica
tra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  e  il  Governo   della
Repubblica Popolare dell'Angola, firmato a Luanda il 3 agosto 1977; 
      confermata la loro fedelta' agli obiettivi e ai principi  della
Carta delle Nazioni Unite; 
      animati dal desiderio di rafforzare gli eccellenti rapporti  di
amicizia e solidarieta' esistenti tra i due Paesi e tra i due popoli; 
      convinti che l'intesa reciproca, lo scambio di  informazioni  e
il rafforzamento della cooperazione tra le Parti  possano  promuovere
la pace, la sicurezza e la stabilita' su scala internazionale; 
      determinati a sviluppare rapporti di cooperazione  nel  settore
della  Difesa  fondati  sui  principi  di  uguaglianza,  interesse  e
reciproco   rispetto   dell'indipendenza,   sovranita',    integrita'
territoriale, non ingerenza negli affari interni di  ciascuno  Stato,
nonche' sulla reciprocita' dei benefici; 
      hanno concordato quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
                               Oggetto 
 
    Il presente  Accordo  ha  come  oggetto  il  rafforzamento  della
cooperazione  tra  le  due  Parti  nel  settore   della   Difesa   e,
segnatamente, nell'area tecnico-militare, ove in tal senso  richiesta
e nella misura delle proprie possibilita', conformemente  al  diritto
interno degli Stati delle Parti e alle norme applicabili del  diritto
internazionale, fatta salva l'osservanza del diritto europeo  per  la
Parte italiana.