Art. 10. Forza maggiore 1. Agli effetti del presente Accordo, si definisce «forza maggiore» un evento eccezionale che si verifica senza la volonta' di alcuna della Parti, come guerra non dichiarata, disastri naturali, terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro fenomeno imprevedibile al momento della firma del presente Accordo. 2. Nessuna delle Parti dovra' essere considerata responsabile di eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel presente Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore. 3. La Parte che subisse una situazione di forza maggiore dovra' immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.