(Accordo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
                           Forza maggiore 
 
    1.  Agli  effetti  del  presente  Accordo,  si  definisce  «forza
maggiore» un evento eccezionale che si verifica senza la volonta'  di
alcuna della Parti, come guerra non  dichiarata,  disastri  naturali,
terremoti, tempeste, inondazioni, fulmini o qualunque altro  fenomeno
imprevedibile al momento della firma del presente Accordo. 
    2. Nessuna delle Parti dovra' essere considerata responsabile  di
eventuali ritardi o inadempienze agli obblighi previsti nel  presente
Accordo a condizione che avvengano per cause di forza maggiore. 
    3. La Parte che subisse una situazione di forza  maggiore  dovra'
immediatamente comunicarlo per iscritto all'altra Parte.