(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Qualsiasi   controversia   relativa    all'interpretazione    e/o
esecuzione del presente Accordo dovra' essere risolta  esclusivamente
mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso  i  canali
diplomatici.