(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
                 Protocolli aggiuntivi, emendamenti, 
                        revisione e programmi 
 
    1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi  del  presente
Accordo, e'  possibile  stipulare  protocolli  aggiuntivi  in  ambiti
specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi
militari e civili. 
    2. Il presente Accordo puo' essere  emendato  o  rivisto  con  il
reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le  Parti,
attraverso i canali diplomatici. 
    3. I  protocolli  aggiuntivi,  gli  emendamenti  e  le  revisioni
entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 15.