Art. 12. Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisione e programmi 1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. Il presente Accordo puo' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite scambio di note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 3. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 15.