(Accordo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                      Sospensione e cessazione 
 
    1. Le Parti si riservano il diritto di  sospendere  l'esecuzione,
totale o parziale, delle disposizioni del presente  Accordo,  per  un
determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove
sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni  esistenti  alla  data
della sua firma che mettano  in  discussione  la  prosecuzione  della
cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve
essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti. 
    2. La sospensione dell'esecuzione o la  cessazione  del  presente
Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sara' notificato
all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali  diplomatici,  ed
entrera' in vigore novanta (90) giorni  dopo  che  l'altra  Parte  ne
abbia ricevuto notifica. 
    3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi
e sulle attivita' in corso previsti  dal  presente  Accordo,  se  non
diversamente concordato fra le Parti.