Art. 13. Sospensione e cessazione 1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere l'esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del presente Accordo, per un determinato periodo di tempo, o di procedere alla sua cessazione, ove sopraggiungessero cambiamenti nelle condizioni esistenti alla data della sua firma che mettano in discussione la prosecuzione della cooperazione in esso prevista. Tale sospensione o cessazione non deve essere interpretata come atto di inimicizia tra le due Parti. 2. La sospensione dell'esecuzione o la cessazione del presente Accordo, nei termini di cui al paragrafo precedente, sara' notificato all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La cessazione del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previsti dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.