(Accordo-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Il presente Accordo  entra  in  vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si
informano   reciprocamente,   attraverso   i   canali    diplomatici,
dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in
vigore del presente Accordo.