(Accordo-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                               Durata 
 
    Il presente Accordo sara' valido per un  periodo  di  cinque  (5)
anni, prorogabili automaticamente per periodi successivi di un  anno,
salvo denuncia di una delle due Parti, per iscritto  e  attraverso  i
canali diplomatici, almeno centottanta (180) giorni prima  della  sua
scadenza. 
    In fede  di  che,  i  sottoscritti  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Roma, il 19 novembre  2013  in  due  originali,  ciascuno
nelle lingue italiana, portoghese, e inglese, tutti i  testi  facenti
egualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, fara' fede
la versione inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico