(Accordo-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
    Le Parti convengono di attuare  la  cooperazione  nelle  seguenti
forme: 
      a) visite ufficiali e riunioni di  lavoro  tra  delegazioni  di
organi militari; 
      b) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di
studenti provenienti da istituti militari; 
      c) attivita' di  consulenza  nell'ambito  del  potenziamento  e
dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, cosi' come in
altre aree di interesse militare e tecnico-militare; 
      d) scambio di delegazioni e di esperienze; 
      e) partecipazione a conferenze e seminari; 
      f) partecipazione, in qualita'  di  osservatori,  a  manovre  e
altre esercitazioni militari nazionali; 
      g) scambio di informazioni, documenti e servizi; 
      h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra  le
due Parti.