Art. 3. Modalita' di cooperazione Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme: a) visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari; b) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituti militari; c) attivita' di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, cosi' come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare; d) scambio di delegazioni e di esperienze; e) partecipazione a conferenze e seminari; f) partecipazione, in qualita' di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali; g) scambio di informazioni, documenti e servizi; h) altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.