(Accordo-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                     Organizzazione e attuazione 
 
    1.   Ciascuna   Parte   indichera'   una    struttura    deputata
all'attuazione del presente Accordo. 
    2. Ciascuna struttura dovra' operare sulla base dei programmi  di
lavoro approvati dai rispettivi Ministri della difesa. 
    3. Le strutture definiranno  le  modalita'  di  funzionamento  ed
elaboreranno  piani  di  cooperazione  bilaterale  annuali  a   lungo
termine, indicando le date  delle  attivita'  di  cooperazione.  Tali
piani saranno firmati da funzionari autorizzati delle  Parti,  previo
reciproco accordo. 
    4. L'organizzazione  e  l'esecuzione  di  attivita'  concrete  di
cooperazione nel settore della Difesa, negli ambiti di cui all'art. 2
del presente Accordo, spetteranno al Ministero della difesa nazionale
della Repubblica dell'Angola  ed  al  Ministero  della  difesa  della
Repubblica Italiana, come stabilito da protocolli, contratti e  altri
strumenti giuridici sottoscritti dalle Parti ove necessario. 
    5. Eventuali consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si
terranno alternativamente a Luanda e a Roma allo scopo  di  elaborare
ed approvare, ove opportuno e previo consenso  bilaterale,  eventuali
accordi  specifici  ad  integrazione  e  completamento  del  presente
Accordo, nonche' eventuali programmi di  cooperazione  tra  le  Forze
Armate angolane e le Forze Armate italiane.