Art. 6. Giurisdizione 1. La Parte ospite e' tenuta a rispettare le leggi, gli usi e i costumi della Parte ospitante e assoggettarsi alle sue norme e regolamenti. 2. Le Autorita' della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante. 3. Le Autorita' della Parte inviante, tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile - qualora soggetto alle leggi in vigore nella Parte inviante - nei seguenti casi: a) quando i reati minacciano la sicurezza o i beni del Paese inviante; b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi durante o in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate. 4. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con la legislazione della Parte inviante, tali pene non saranno pronunciate e, se esse sono state gia' pronunciate, non saranno applicate.