(Accordo-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                            Giurisdizione 
 
    1. La Parte ospite e' tenuta a rispettare le leggi, gli usi  e  i
costumi della Parte  ospitante  e  assoggettarsi  alle  sue  norme  e
regolamenti. 
    2. Le  Autorita'  della  Parte  ospitante  hanno  il  diritto  di
esercitare la loro giurisdizione nei confronti del personale militare
e civile ospitato per i reati commessi sul loro territorio  nazionale
e punibili secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante. 
    3. Le Autorita' della Parte inviante, tuttavia, hanno il  diritto
di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione nei  confronti
dei membri delle proprie  forze  armate  e  del  personale  civile  -
qualora soggetto alle leggi in vigore  nella  Parte  inviante  -  nei
seguenti casi: 
      a) quando i reati minacciano la sicurezza o i  beni  del  Paese
inviante; 
      b) quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti
a comportamento intenzionale o negligente -  commessi  durante  o  in
relazione all'esercizio delle funzioni assegnate. 
    4. Qualora il personale ospitato sopra indicato  venga  coinvolto
in eventi per i quali la legislazione della Parte  ospitante  prevede
l'applicazione della pena capitale e altre sanzioni in contrasto  con
i principi fondamentali e con la legislazione della  Parte  inviante,
tali pene  non  saranno  pronunciate  e,  se  esse  sono  state  gia'
pronunciate, non saranno applicate.