(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                       Risarcimento dei danni 
 
    1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un
membro della Parte inviante  durante  o  in  relazione  alla  propria
missione/esercitazione nell'ambito  del  presente  Accordo,  sara'  a
carico della Parte inviante. 
    2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di  perdite
o danni causati a terzi nello  svolgimento,  o  in  connessione  con,
attivita'  condotte  ai  sensi  del  presente   Accordo,   le   Parti
rimborseranno tale perdita o danno.