Art. 7. Risarcimento dei danni 1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.