Art. 8. Cooperazione nel settore dei materiali di difesa 1. In conformita' con le rispettive normative nazionali ed al fine di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo su una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a) navi e relative apparecchiature ad uso militare; b) aerei ed elicotteri militari con il relativo equipaggiamento; c) carri armati e veicoli ad uso militare; d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni; e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni; f) bombe, mine (ad esclusione delle mine antiuomo), razzi, missili, siluri e relative apparecchiature di controllo; g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare; h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare; i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare; j) materiali specifici per l'addestramento militare; k) macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; l) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare. 2. Il trasferimento di apparecchiature militari puo' esser effettuato direttamente dalle Parti o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. 3. I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale. 4. Le attivita' nel settore dell'industria di difesa e degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno essere svolte secondo le seguenti modalita': a) ricerca scientifica, test e progettazione; b) scambio di esperienze in campo tecnico; c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici in settori decisi dalle Parti; d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari. 5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle relative disposizioni. 6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.