(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
          Cooperazione nel settore dei materiali di difesa 
 
    1. In conformita' con le rispettive  normative  nazionali  ed  al
fine di  regolare  le  attivita'  relative  agli  equipaggiamenti  di
difesa,  le  Parti  esprimono  il  loro  accordo  su  una   possibile
cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: 
      a) navi e relative apparecchiature ad uso militare; 
      b)   aerei   ed   elicotteri   militari   con    il    relativo
equipaggiamento; 
      c) carri armati e veicoli ad uso militare; 
      d) armi da fuoco automatiche e relative munizioni; 
      e) armi di medio e grosso calibro e relative munizioni; 
      f) bombe, mine (ad  esclusione  delle  mine  antiuomo),  razzi,
missili, siluri e relative apparecchiature di controllo; 
      g) polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare; 
      h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative
apparecchiature per uso militare; 
      i) materiali corazzati speciali fabbricati per uso militare; 
      j) materiali specifici per l'addestramento militare; 
      k) macchine e apparecchiature progettate per la  fabbricazione,
il collaudo e il controllo di armi e munizioni; 
      l) apparecchiature speciali fabbricate per uso militare. 
    2.  Il  trasferimento  di  apparecchiature  militari  puo'  esser
effettuato  direttamente  dalle  Parti  o  tramite  societa'  private
autorizzate dai rispettivi Governi. 
    3. I  rispettivi  Governi  si  impegnano  a  non  riesportare  il
materiale acquisito  a  terze  Parti  senza  il  preventivo  consenso
scritto della Parte che ha inizialmente fornito il materiale. 
    4. Le attivita' nel settore  dell'industria  di  difesa  e  degli
approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli  armamenti  e
delle apparecchiature militari  potranno  essere  svolte  secondo  le
seguenti modalita': 
      a) ricerca scientifica, test e progettazione; 
      b) scambio di esperienze in campo tecnico; 
      c) produzione reciproca, modernizzazione e scambio  di  servizi
tecnici in settori decisi dalle Parti; 
      d) supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi al
fine di  avviare  la  cooperazione  nel  campo  della  produzione  di
materiali militari. 
    5. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e  collaborazione
per incoraggiare l'esecuzione, da parte  delle  industrie  e/o  delle
organizzazioni, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi
delle relative disposizioni. 
    6. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure  necessarie  per
garantire  la  tutela  della  proprieta'  intellettuale,  inclusi   i
brevetti, derivante da iniziative  condotte  in  conformita'  con  il
presente Accordo, ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e  degli
Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.