(Accordo-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
              Sicurezza delle informazioni classificate 
 
    1. Ai fini del presente Accordo, per «informazione  classificata»
si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o
cosa cui sia stata apposta, da una delle  Parti,  una  classifica  di
segretezza. 
    2. Tutte  le  informazioni  classificate,  scambiate  o  generate
nell'ambito  del  presente  Accordo   sono   utilizzate,   trasmesse,
conservate e/o trattate in conformita' con le leggi ed i  regolamenti
nazionali applicabili delle Parti. 
    3.  Le  informazioni  classificate  saranno  trasferite  soltanto
attraverso canali  diretti  fra  governi  approvati  dalla  Autorita'
nazionale per la sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 
    4. La  corrispondenza  delle  classifiche  di  segretezza  e'  la
seguente: 
      
 
=====================================================================
| Per la Repubblica |                         |  Per la Repubblica  |
|    dell'Angola    |Corrispondenza in Inglese|      Italiana       |
+===================+=========================+=====================+
|Muito secreto      |Top secret               |Segretissimo         |
+-------------------+-------------------------+---------------------+
|Secreto            |Secret                   |Segreto              |
+-------------------+-------------------------+---------------------+
|Confidencial       |Confidential             |Riservatissimo       |
+-------------------+-------------------------+---------------------+
| Restrito          |Restricted               |Riservato            |
+-------------------+-------------------------+---------------------+
 
    5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in  virtu'
del presente Accordo, e' consentito  al  personale  delle  Parti  che
abbia necessita' di conoscere e sia in  possesso  di  adeguato  nulla
osta di sicurezza in  conformita'  alle  disposizioni  legislative  e
regolamentari nazionali. 
    6. La Parti garantiranno che tutte le  informazioni  classificate
scambiate saranno utilizzate soltanto per gli  scopi  ai  quali  sono
state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 
    7.  Le  Parti  sono  tenute  a  non  divulgare   ne'   trasferire
informazioni  classificate   alle   quali   abbiano   avuto   accesso
nell'ambito del presente Accordo. 
    8. Ferma restando l'immediata vigenza  delle  clausole  contenute
nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
informazioni  classificate,  non  contenuti  nel  presente   Accordo,
saranno regolati da uno specifico accordo  generale  sulla  sicurezza
stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o  da
Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti. 
    9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7  del  presente
articolo continueranno  ad  essere  applicabili  anche  dopo  che  il
presente Accordo avra' cessato i suoi effetti.