Art. 9. Sicurezza delle informazioni classificate 1. Ai fini del presente Accordo, per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali applicabili delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorita' nazionale per la sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: ===================================================================== | Per la Repubblica | | Per la Repubblica | | dell'Angola |Corrispondenza in Inglese| Italiana | +===================+=========================+=====================+ |Muito secreto |Top secret |Segretissimo | +-------------------+-------------------------+---------------------+ |Secreto |Secret |Segreto | +-------------------+-------------------------+---------------------+ |Confidencial |Confidential |Riservatissimo | +-------------------+-------------------------+---------------------+ | Restrito |Restricted |Riservato | +-------------------+-------------------------+---------------------+ 5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Le Parti sono tenute a non divulgare ne' trasferire informazioni classificate alle quali abbiano avuto accesso nell'ambito del presente Accordo. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico accordo generale sulla sicurezza stipulato dalle rispettive Autorita' Nazionali per la Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti. 9. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo continueranno ad essere applicabili anche dopo che il presente Accordo avra' cessato i suoi effetti.