Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del  Memorandum  di
cui all'articolo  1,  valutati  in  37.676  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2016,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sentito  il  Ministro  dell'interno,  provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte  corrente  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, destinate  alle  spese  di  missione  e  di  formazione
nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica»  e,  comunque,  della  missione   «Ordine
pubblico  e  sicurezza»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno.  Si  intendono  corrispondentemente  ridotti,  per   il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  i
limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e  13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.