(Memorandum d'intesa-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Memorandum d'intesa sulla lotta  alla  criminalita'  tra  il  Governo
    della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar 
 
    Il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal Ministero
dell'interno della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato  del
Qatar, rappresentato  dal  Ministero  dell'interno  dello  Stato  del
Qatar, (qui di seguito definiti le due Parti); 
    Consapevoli dei rapporti di amicizia tra i due Paesi; 
    Desiderosi di sviluppare tali rapporti; 
    Ansiosi di potenziare e  sviluppare  una  forma  di  cooperazione
comune nei settori della lotta al pericolo posto dalla proliferazione
del  terrorismo,  criminalita'  organizzata,  traffico  illecito   di
sostanze stupefacenti e psicotrope ed altri reati gravi; 
    Richiamando la Risoluzione 45/123 dell'Assemblea  generale  delle
Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione  internazionale
nella lotta  al  crimine  organizzato;  la  Convenzione  unica  sulle
sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), cosi' come  emendata
dal Protocollo aggiuntivo (Ginevra, 25 marzo  1972);  la  Convenzione
sul traffico illecito di sostanze  psicotrope  (Vienna,  21  febbraio
1971);  la  Convenzione  sul  traffico  illecito  di  stupefacenti  e
sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre  1988);  il  «Piano  Globale
d'Azione» (New York, 23 febbraio 1990) redatti  sotto  l'egida  delle
Nazioni Unite; e la Convenzione delle Nazioni Unite  sulla  lotta  al
crimine transnazionale, firmata a Palermo il 13 dicembre 2000; 
    Hanno convenuto quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
    Le  due  Parti  collaborano  reciprocamente,  nel  contesto   del
presente Memorandum d'Intesa, nei rispettivi ambiti di competenza  ed
in conformita' alle rispettive legislazioni  nazionali,  nella  lotta
alla criminalita' in generale e  nei  casi  in  cui  la  prevenzione,
scoperta e repressione dei reati e dei criminali richiedono un'azione
comune tra le autorita' competenti dei due Paesi. 
    Le due Parti collaborano specificamente e procedono a  scambiarsi
informazioni  ed  assistenza,  conformemente  alle  rispettive  leggi
nazionali, nella lotta contro i reati qui di seguito specificati: 
      1. traffico illecito  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope
pericolose e loro derivati, sostanze chimiche e droghe connesse, 
      2. terrorismo, 
      3. criminalita' organizzata, 
      4. tutti i tipi di contraffazione e falsificazione, 
      5. tutti i tipi di contrabbando, 
      6. contrabbando di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, 
      7. riciclaggio, 
      8. reati connessi alle carte di credito, 
      9. reati informatici e su internet, 
      10. reati commessi nei porti, aeroporti e altri varchi, 
      11. immigrazione clandestina.