Art. 2. Le due Parti rafforzano la cooperazione e si scambiano assistenza reciproca per quanto attiene alla ricerca ed all'arresto dei latitanti e delle persone accusate o perseguite ai fini dell'esecuzione, nei loro confronti, di condanne emanate dai tribunali per i reati sopra citati o altri tipi di reati, conformemente alle procedure interne di ciascuna Parte.