(Memorandum-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
    Le due Parti rafforzano la cooperazione e si scambiano assistenza
reciproca  per  quanto  attiene  alla  ricerca  ed  all'arresto   dei
latitanti  e  delle   persone   accusate   o   perseguite   ai   fini
dell'esecuzione,  nei  loro  confronti,  di  condanne   emanate   dai
tribunali  per  i  reati  sopra  citati  o  altri  tipi   di   reati,
conformemente alle procedure interne di ciascuna Parte.