(Memorandum-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
    Al fine di effettuare la cooperazione reciproca nel settore della
lotta contro la criminalita' in generale, le due Parti: 
      1. si scambiano esperienze nei  settori  relativi  all'utilizzo
della tecnologia per la lotta ai reati e delle tecniche e  mezzi  per
lo svolgimento delle indagini giudiziarie, 
      2. si  scambiano  ricerche,  pubblicazioni  e  risultati  della
ricerca  scientifica  condotta  nei  settori  coperti  dal   presente
Memorandum  d'Intesa  allo  scopo  di  organizzare  e  preparare   le
procedure nelle questioni di interesse reciproco, 
      3. si scambiano mezzi ed expertise per assistere ciascuna delle
due Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia, 
      4.  si  scambiano  assistenza  nei   settori   dello   sviluppo
scientifico e tecnico della polizia,  delle  indagini  giudiziarie  e
delle attrezzature, 
      5. si scambiano informazioni e strumenti  legislativi  relativi
agli atti criminali  che  avvengono  all'interno  o  all'esterno  del
territorio delle due Parti e che sono connessi ad una delle due, 
      6. si scambiano informazioni operative di  interesse  reciproco
sui rapporti ed i contatti che intercorrono tra i  terroristi  e  gli
altri gruppi criminali  organizzati  presenti  in  ciascuno  dei  due
Paesi, 
      7. migliorano continuamente e  reciprocamente  le  informazioni
oggetto di scambio e relative alle minacce  terroristiche  esistenti,
al  traffico  illecito  di   sostanze   stupefacenti   e   psicotrope
pericolose, di sostanze chimiche e droghe connesse alla  criminalita'
organizzata, nonche' alle tecniche ed  alle  procedure  organizzative
adottate per combattere contro tali reati. La  cooperazione  prevista
nel  presente  accordo  per  la  lotta  al   traffico   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope comprende anche -  in  conformita'  con  la
relativa legislazione nazionale - i precursori e le sostanze chimiche
essenziali.