Art. 4. Al fine di effettuare la cooperazione reciproca nel settore della lotta contro la criminalita' in generale, le due Parti: 1. si scambiano esperienze nei settori relativi all'utilizzo della tecnologia per la lotta ai reati e delle tecniche e mezzi per lo svolgimento delle indagini giudiziarie, 2. si scambiano ricerche, pubblicazioni e risultati della ricerca scientifica condotta nei settori coperti dal presente Memorandum d'Intesa allo scopo di organizzare e preparare le procedure nelle questioni di interesse reciproco, 3. si scambiano mezzi ed expertise per assistere ciascuna delle due Parti nella formazione del personale di sicurezza e di polizia, 4. si scambiano assistenza nei settori dello sviluppo scientifico e tecnico della polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature, 5. si scambiano informazioni e strumenti legislativi relativi agli atti criminali che avvengono all'interno o all'esterno del territorio delle due Parti e che sono connessi ad una delle due, 6. si scambiano informazioni operative di interesse reciproco sui rapporti ed i contatti che intercorrono tra i terroristi e gli altri gruppi criminali organizzati presenti in ciascuno dei due Paesi, 7. migliorano continuamente e reciprocamente le informazioni oggetto di scambio e relative alle minacce terroristiche esistenti, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose, di sostanze chimiche e droghe connesse alla criminalita' organizzata, nonche' alle tecniche ed alle procedure organizzative adottate per combattere contro tali reati. La cooperazione prevista nel presente accordo per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope comprende anche - in conformita' con la relativa legislazione nazionale - i precursori e le sostanze chimiche essenziali.