Art. 7. 1. La Parte richiedente le informazioni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa si impegna a garantire la riservatezza delle stesse e a non cederle a terzi senza l'autorizzazione della Parte che fornisce le informazioni. Tutte le richieste di informazioni previste dal presente Memorandum d'Intesa dovranno contenere una sintetica esposizione degli elementi che le motivano. 2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa siano utilizzati unicamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani. I dati personali possono essere ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente Memorandum d'Intesa, ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li ha comunicati, nel rispetto di quanto descritto al comma precedente.