(Memorandum-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
    1. La Parte richiedente le informazioni  ai  sensi  del  presente
Memorandum d'Intesa si impegna  a  garantire  la  riservatezza  delle
stesse e a non cederle a terzi senza l'autorizzazione della Parte che
fornisce le informazioni. Tutte le richieste di informazioni previste
dal presente Memorandum d'Intesa  dovranno  contenere  una  sintetica
esposizione degli elementi che le motivano. 
    2.  Le  Parti  concordano  che  i  dati  personali  e  sensibili,
trasmessi  nell'ambito  del  presente   Memorandum   d'Intesa   siano
utilizzati  unicamente  per  gli   scopi   previsti   dal   medesimo,
conformandosi alle norme previste dalle Convenzioni internazionali in
materia  di  diritti  umani.  I   dati   personali   possono   essere
ritrasmessi, sempre per gli scopi del presente  Memorandum  d'Intesa,
ad altre  persone  o  istituzioni  unicamente  previa  autorizzazione
scritta della Parte che li ha  comunicati,  nel  rispetto  di  quanto
descritto al comma precedente.