Art. 4 
 
               Requisiti dei raggruppamenti temporanei 
 
  1. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  48  del
codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti  dai  soggetti  di
cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice  i  requisiti  di
cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai  partecipanti  al
raggruppamento.  I   raggruppamenti   temporanei,   inoltre,   devono
prevedere la presenza di almeno un giovane  professionista,  laureato
abilitato da meno di  cinque  anni  all'esercizio  della  professione
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza,
quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono
il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso
di diploma  di  geometra  o  altro  diploma  tecnico  attinente  alla
tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno  di  cinque  anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello  Stato  membro
dell'Unione europea di residenza, nel rispetto  dei  relativi  ordini
professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione
dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 
  2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo  professionale,  il
progettista presente nel raggruppamento puo' essere: 
    a) un libero professionista singolo o associato; 
    b) con riferimento alle societa' di cui agli articoli 2 e  3,  un
amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua
che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota  superiore
al  cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato  annuo  risultante
dall'ultima dichiarazione IVA; 
    c)  con  riferimento   ai   prestatori   di   servizi   attinenti
l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione  vigente
nello Stato membro  dell'Unione  europea  in  cui  e'  stabilito,  ai
soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 48 del citato  decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50: 
              «Art.  48.  (Raggruppamenti   temporanei   e   consorzi
          ordinari di operatori economici). - 1. Nel caso di  lavori,
          per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si  intende
          una riunione di operatori economici nell'ambito della quale
          uno di essi realizza i lavori della  categoria  prevalente;
          per   lavori   scorporabili   si   intendono   lavori   non
          appartenenti alla categoria prevalente e cosi' definiti nel
          bando  di  gara,  assumibili  da  uno  dei  mandanti;   per
          raggruppamento di tipo orizzontale si intende una  riunione
          di operatori economici finalizzata a  realizzare  i  lavori
          della stessa categoria. 
              -  2.  Nel   caso   di   forniture   o   servizi,   per
          raggruppamento   di   tipo   verticale   si   intende    un
          raggruppamento di operatori economici in cui il  mandatario
          esegue le prestazioni di servizi o  di  forniture  indicati
          come principali anche  in  termini  economici,  i  mandanti
          quelle  indicate  come   secondarie;   per   raggruppamento
          orizzontale quello in cui gli operatori economici  eseguono
          il medesimo tipo di  prestazione;  le  stazioni  appaltanti
          indicano nel bando di  gara  la  prestazione  principale  e
          quelle secondarie. 
              - 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei  e
          i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi  se
          gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
          imprenditori  consorziati,  abbiano  i  requisiti  di   cui
          all'art. 84. 
              - 4. Nel  caso  di  forniture  o  servizi  nell'offerta
          devono essere specificate le parti  del  servizio  o  della
          fornitura  che  saranno  eseguite  dai  singoli   operatori
          economici riuniti o consorziati. 
              - 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati  o
          dei consorziati determina la loro responsabilita'  solidale
          nei  confronti  della  stazione  appaltante,  nonche'   nei
          confronti del  subappaltatore  e  dei  fornitori.  Per  gli
          assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di  servizi  e
          forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,  la
          responsabilita'   e'    limitata    all'esecuzione    delle
          prestazioni di rispettiva  competenza,  ferma  restando  la
          responsabilita' solidale del mandatario. 
              -  6.  Nel  caso  di  lavori,  per   i   raggruppamenti
          temporanei di tipo verticale, i requisiti di  cui  all'art.
          84, sempre che siano frazionabili, devono essere  posseduti
          dal mandatario per i lavori della  categoria  prevalente  e
          per il relativo importo; per i  lavori  scorporati  ciascun
          mandante deve possedere i requisiti previsti per  l'importo
          della categoria dei lavori che  intende  assumere  e  nella
          misura  indicata  per  il  concorrente  singolo.  I  lavori
          riconducibili  alla  categoria   prevalente   ovvero   alle
          categorie  scorporate  possono  essere  assunti  anche   da
          imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo  di  tipo
          orizzontale. 
              - 7. E' fatto divieto  ai  concorrenti  di  partecipare
          alla  gara  in  piu'  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
          consorzio ordinario di concorrenti, ovvero  di  partecipare
          alla  gara  anche  in  forma  individuale   qualora   abbia
          partecipato  alla  gara  medesima   in   raggruppamento   o
          consorzio ordinario  di  concorrenti.  I  consorzi  di  cui
          all'art. 45, comma 2, lettere  b)  e  c),  sono  tenuti  ad
          indicare, in sede di  offerta,  per  quali  consorziati  il
          consorzio concorre; a questi ultimi  e'  fatto  divieto  di
          partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima  gara;
          in caso di  violazione  sono  esclusi  dalla  gara  sia  il
          consorzio sia il consorziato; in caso  di  inosservanza  di
          tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. 
              - 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte
          dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e),
          anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta  deve
          essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici  che
          costituiranno i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              - 9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo
          quanto disposto ai commi 17  e  18,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta. 
              - 10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  comma  9
          comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o  la  nullita'
          del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
          in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,
          concomitanti o successivi  alle  procedure  di  affidamento
          relative al medesimo appalto. 
              - 11. In  caso  di  procedure  ristrette  o  negoziate,
          ovvero  di  dialogo  competitivo,   l'operatore   economico
          invitato   individualmente,   o   il   candidato    ammesso
          individualmente nella procedura di dialogo competitivo,  ha
          la facolta' di presentare offerta o di trattare per  se'  o
          quale mandatario di operatori riuniti. 
              - 12. Ai fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              - 13. Il mandato deve risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante.   In   caso   di   inadempimento   dell'impresa
          mandataria, e' ammessa, con il  consenso  delle  parti,  la
          revoca del mandato collettivo speciale di cui al  comma  12
          al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento
          diretto   nei   confronti   delle   altre    imprese    del
          raggruppamento. 
              - 14. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo
          trovano   applicazione,   in   quanto   compatibili,   alla
          partecipazione  alle   procedure   di   affidamento   delle
          aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di  rete,
          di cui all'art. 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel
          caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile
          di cui all'art. 45, comma  2,  lettera  c),  sono  ad  esso
          equiparate ai fini della qualificazione SOA. 
              - 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              - 16. Il rapporto di mandato non determina di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              - 17. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5,  in
          caso di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale  o  di  liquidazione  del  mandatario   ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dal contratto. 
              - 18. Salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5,  in
          caso di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,
          amministrazione controllata, amministrazione straordinaria,
          concordato  preventivo  ovvero  procedura   di   insolvenza
          concorsuale o di liquidazione di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire. 
              - 19. E' ammesso il  recesso  di  una  o  piu'  imprese
          raggruppate esclusivamente per esigenze  organizzative  del
          raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano  i
          requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi  o
          forniture ancora da eseguire.  In  ogni  caso  la  modifica
          soggettiva di cui  al  primo  periodo  non  e'  ammessa  se
          finalizzata ad eludere  la  mancanza  di  un  requisito  di
          partecipazione alla gara.». 
              - Per l'art.  46,  comma  1,  lettera  e),  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note alle premesse.