Art. 7 
 
 
                   Conduttore dell'apparecchiatura 
 
  1. Il conduttore e' individuato dall'organismo collettivo. In  caso
di dimissioni o impedimenti le funzioni del  conduttore  sono  svolte
dal responsabile per un periodo non superiore a  un  mese.  Entro  lo
stesso termine l'organismo collettivo individua un altro conduttore. 
  2.  La  nomina  del  conduttore  e   l'accettazione   dell'incarico
risultano da atto scritto comunicato al soggetto di cui  all'articolo
3 e con le modalita' ivi specificate. 
  3. Il conduttore di apparecchiature di taglia media (T2)  e  grande
(T3),  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  dei  propri   compiti,
partecipa ad un corso di formazione della durata di almeno 8  ore,  i
cui contenuti minimi sono i seguenti: 
    a) definizioni e tipologie dei rifiuti organici; 
    b) tecniche e tecnologie del compostaggio; 
    c) uso e funzionamento  delle  compostiere  di  tipo  statico  ed
elettromeccanico; 
    d) uso in agricoltura e florovivaistica del compost. 
  4.  Il  corso  puo'  essere  erogato  dall'impresa   che   fornisce
l'apparecchiatura ovvero da enti o istituti competenti  nel  settore.
Al termine del corso e' rilasciato apposito attestato. 
  5.   Il   conduttore    assicura    il    corretto    funzionamento
dell'apparecchiatura secondo le disposizioni di cui agli articoli  4,
5  e  6  e  garantisce  il  corretto  esercizio   dell'attivita'   di
compostaggio nel rispetto del regolamento di cui all'allegato 2. 
  6. Il conduttore, per le apparecchiature di  taglia  media  (T2)  e
grande (T3), conserva in un apposito registro, anche  elettronico,  i
dati    relativi    ai    quantitativi    dei    rifiuti    conferiti
nell'apparecchiatura, del compost  e  degli  scarti  prodotti  e  del
compost che non rispetta le caratteristiche di  cui  all'articolo  6,
comma 1, per le finalita' di cui all'articolo 8, comma 1.