IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 settembre  2015,  n.  156,  recante
misure per la revisione  della  disciplina  degli  interpelli  e  del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6,  comma  6,  e
10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23; 
  Visto l'articolo 69 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, come modificato dall'articolo  9,  comma  1,  lettere  gg),  del
predetto  decreto  legislativo   n.   156   del   2015,   concernente
l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente; 
  Visto, in particolare, il  comma  2  del  citato  articolo  69  del
decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad  un  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  la  disciplina  del
contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto  dall'articolo
38-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonche' del termine  entro  il
quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in
ordine alla restituzione delle somme  garantite  protrattasi  per  un
periodo di tre mesi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della  Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2015/2447   della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di  applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo  e
del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio
2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
doganale approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n.  43,  e,  in  particolare,  l'articolo  87,  recante
disposizioni in materia di  cauzioni  a  garanzia  del  pagamento  di
diritti doganali; 
  Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia  di
costituzione di cauzioni  con  polizze  fidejussorie  a  garanzie  di
obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici; 
  Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma  5,  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  nonche'  gli  articoli
19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'articolo 69,  comma  2,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data  17  novembre
2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 3-111 del 9 gennaio 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
      Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia 
 
  1. La garanzia prevista dall'articolo  69,  comma  2,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47,
comma 5, 52, comma 6,  e  62-bis,  comma  5,  del  medesimo  decreto,
nonche' dagli articoli 19, comma  3,  e  22,  comma  6,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' costituita  sotto  forma  di
cauzione in titoli di  Stato  o  garantiti  dallo  Stato,  al  valore
nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una  banca  o  da  una
impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve
essere prestata, offra adeguate garanzie di  solvibilita'  ovvero  di
polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. 
  2. Per le piccole e  medie  imprese,  definite  secondo  i  criteri
stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attivita'
produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre  2005,  n.
238, dette garanzie possono essere  prestate  anche  dai  consorzi  o
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29  della
legge  5  ottobre  1991,  n.   317,   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo'  essere
prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della
societa' capogruppo o  controllante  di  cui  all'articolo  2359  del
codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche  in  caso
di  cessione  della  partecipazione  nella  societa'  controllata   o
collegata. In ogni caso la societa' capogruppo  o  controllante  deve
comunicare in anticipo all'ente a favore del  quale  e'  prestata  la
garanzia l'intendimento di cedere la  partecipazione  nella  societa'
controllata o collegata. 
  4. La garanzia, che va redatta in conformita' ai modelli  approvati
con decreto del direttore  generale  delle  finanze,  deve  avere  ad
oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al  contribuente,
comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di  garanzia  prestata  ai
sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  degli  articoli  19,
comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472, l'obbligazione  di  versamento  integrale  della  somma  dovuta,
comprensiva di interessi. Qualora i tributi  oggetto  di  contenzioso
afferiscano  a  risorse  proprie   tradizionali,   come   individuate
dall'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione   n.
2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014,  il  tasso  di
interesse e' determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 952/2013. 
 
                                    N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo del decreto legislativo 24  settembre  2015,
          n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2015, n.
          233, S.O., reca «Misure per la revisione  della  disciplina
          degli  interpelli  e   del   contenzioso   tributario,   in
          attuazione degli articoli  6,  comma  6,  e  10,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23». 
              - La legge 11 marzo 2014,  n.  23  (Delega  al  Governo
          recante disposizioni per  un  sistema  fiscale  piu'  equo,
          trasparente e orientato alla crescita),  e'  pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59. 
              - L'art. 69 (Esecuzione delle sentenze di  condanna  in
          favore  del  contribuente)  del  decreto   legislativo   31
          dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
          in attuazione della delega al Governo  contenuta  nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  13  gennaio  1993,  n.  9,  S.O.,  come
          modificato dall'art. 9, comma 1, lettera gg),  del  decreto
          legislativo 24 settembre 2015, n. 156, cosi' recita: 
              «Art. 69 (Esecuzione  delle  sentenze  di  condanna  in
          favore del contribuente). - 1. Le sentenze di  condanna  al
          pagamento di somme in  favore  del  contribuente  e  quelle
          emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni
          catastali   indicate   nell'art.   2,   comma    2,    sono
          immediatamente esecutive. Tuttavia il  pagamento  di  somme
          dell'importo superiore  a  diecimila  euro,  diverse  dalle
          spese di lite, puo' essere subordinato dal  giudice,  anche
          tenuto conto delle condizioni di solvibilita' dell'istante,
          alla prestazione di idonea garanzia. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze emesso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  disciplinati  il  contenuto
          della garanzia sulla  base  di  quanto  previsto  dall'art.
          38-bis,  comma  5,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua  durata  nonche'
          il termine entro il quale puo' essere  escussa,  a  seguito
          dell'inerzia del contribuente in ordine  alla  restituzione
          delle somme garantite protrattasi per  un  periodo  di  tre
          mesi. 
              3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente,
          sono a carico della parte soccombente all'esito  definitivo
          del giudizio. 
              4. Il pagamento delle  somme  dovute  a  seguito  della
          sentenza deve essere eseguito entro  novanta  giorni  dalla
          sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia
          di cui al comma 2, se dovuta. 
              5. In caso di  mancata  esecuzione  della  sentenza  il
          contribuente  puo'  richiedere   l'ottemperanza   a   norma
          dell'art.  70  alla  commissione   tributaria   provinciale
          ovvero, se il giudizio e' pendente  nei  gradi  successivi,
          alla commissione tributaria regionale.». 
              -  L'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.  214,  S.O.,  ai
          commi 3 e 4, cosi' recita: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              -  L'art.  38-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   (Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., al
          comma 5, cosi' recita: 
              «5. La garanzia di cui al comma 4 e' prestata  per  una
          durata  pari  a  tre  anni  dall'esecuzione  del  rimborso,
          ovvero, se inferiore, al periodo  mancante  al  termine  di
          decadenza dell'accertamento, sotto  forma  di  cauzione  in
          titoli di Stato o  garantiti  dallo  Stato,  al  valore  di
          borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o  da
          una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione
          finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita'  ovvero
          di  polizza  fideiussoria  rilasciata  da   un'impresa   di
          assicurazione. Per le piccole  e  medie  imprese,  definite
          secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile  2005
          del Ministro delle attivita' produttive,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette  garanzie
          possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di
          garanzia collettiva fidi di cui all'art. 29 della  legge  5
          ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'art.
          106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  Per
          i  gruppi  di  societa',  con  patrimonio  risultante   dal
          bilancio consolidato superiore a 250 milioni  di  euro,  la
          garanzia  puo'  essere   prestata   mediante   la   diretta
          assunzione   da   parte   della   societa'   capogruppo   o
          controllante di cui all'art. 2359 del codice  civile  della
          obbligazione  di  integrale  restituzione  della  somma  da
          rimborsare,    comprensiva    dei    relativi    interessi,
          all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di  cessione
          della   partecipazione   nella   societa'   controllata   o
          collegata.  In  ogni  caso   la   societa'   capogruppo   o
          controllante     deve      comunicare      in      anticipo
          all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la
          partecipazione nella societa' controllata o  collegata.  La
          garanzia concerne  anche  crediti  relativi  ad  annualita'
          precedenti maturati nel periodo di validita' della garanzia
          stessa.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  del  9  ottobre  2013,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  Europea  10  ottobre
          2013, n. L 269, istituisce il codice doganale dell'Unione. 
              - Il  regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/2446  della
          Commissione del 28 luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n.  L  343,
          integra il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e
          del Consiglio in relazione alle modalita'  che  specificano
          alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione. 
              - Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447  della
          Commissione del 24 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 29 dicembre 2015, n.  L  343,
          reca modalita' di applicazione di talune  disposizioni  del
          regolamento  n.  952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione. 
              - La decisione n. 2014/335/UE/Euratom del Consiglio del
          26/05/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
          Europea 7 giugno 2014, n. L 168, fissa  le  norme  relative
          all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione europea. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  marzo
          1973, n. 80, S.O., reca «Approvazione del testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale». 
              - L'art. 87  (Cauzioni  a  garanzia  del  pagamento  di
          diritti  doganali)  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione  del  testo
          unico delle disposizioni legislative in materia  doganale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973,  n.  80,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di  diritti
          doganali). -  In  tutti  i  casi  in  cui  e'  prevista  la
          prestazione di una cauzione a  garanzia  del  pagamento  di
          somme dovute alla dogana, la cauzione  stessa  puo'  essere
          prestata, oltreche' mediante deposito  delle  somme  stesse
          con le modalita' indicate nell'art. 77,  mediante  deposito
          di titoli di debito emessi o garantiti dallo  stato  ovvero
          fidejussione rilasciata da  un'azienda  di  credito,  sotto
          osservanza delle disposizioni per le  cauzioni  in  materia
          contrattuale  stabilite  dalle  norme  sulla   contabilita'
          generale dello Stato, ovvero polizza  fidejussioria  emessa
          da  un  istituto  di   assicurazione   accreditato   presso
          l'amministrazione. 
              Nel regolamento per  l'esecuzione  del  presente  testo
          unico  possono  essere  previste,  in  aggiunta  a   quelle
          indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia  per
          determinate operazioni doganali». 
              - La legge 10 giugno 1982,  n.  348,  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  14   giugno   1982,   n.   161,   reca
          «Costituzione  di  cauzioni  con  polizze  fidejussorie   a
          garanzia di obbligazioni  verso  lo  Stato  ed  altri  enti
          pubblici». 
              - L'art. 47  (Sospensione  dell'  atto  impugnato)  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546  (Disposizioni
          sul processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al
          Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30  dicembre
          1991, n.  413),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, cosi' recita: 
              «5.  La  sospensione  puo'  anche  essere  parziale   e
          subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art.
          69, comma 2.». 
              -  L'art.  52  (Giudice  competente   e   provvedimenti
          sull'esecuzione  provvisoria  in   appello)   del   decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio  1993,
          n. 9, S.O., al comma 6, cosi' recita: 
              «6.  La  sospensione  puo'  essere   subordinata   alla
          prestazione della garanzia di cui all'art. 69 comma  2.  Si
          applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-bis.». 
              -   L'art.   62-bis   (Provvedimenti    sull'esecuzione
          provvisoria della sentenza impugnata  per  cassazione)  del
          decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
          «Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 gennaio 1993, n. 9, S.O., al comma 5, cosi' recita: 
              «5.  La  sospensione  puo'  essere   subordinata   alla
          prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2.  Si
          applica la disposizione dell'art. 47, comma 8-bis.». 
              - L'art. 19 (Esecuzione  delle  sanzioni)  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'art.  3,  comma  133,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  gennaio  1998,  n.  5,  S.O.,  come   modificato
          dall'art. 10, comma 3,  lettera  a),  n.  3),  del  decreto
          legislativo 24 settembre 2015, n. 156, al  comma  3,  cosi'
          recita: 
              «3.  La  sospensione  deve  essere  concessa  se  viene
          prestata  la  garanzia  di  cui  all'art.  69  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 
              - L'art. 22  (Ipoteca  e  sequestro  conservativo)  del
          citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  cosi'
          recita: 
              «6. Le parti interessate possono prestare, in corso  di
          giudizio, la garanzia di cui  all'art.  69,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In  tal  caso
          l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento  puo'
          non  adottare  ovvero   adottare   solo   parzialmente   il
          provvedimento richiesto.». 
              - Il decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria
          e creditizia». 
              - Il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, S.O, reca «Testo unico delle disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative sanzioni penali e amministrative». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il   testo   dell'art.   69   del   citato   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 52 del citato  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 62-bis  (Provvedimenti
          sull'esecuzione provvisoria della  sentenza  impugnata  per
          cassazione) del  citato  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro  delle  attivita'  produttive
          del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12
          ottobre 2005, n. 238,  reca  «Adeguamento  alla  disciplina
          comunitaria dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
          medie imprese». 
              - L'art. 29  (Consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi)
          della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317  (Interventi   per
          l'innovazione  e  lo  sviluppo  delle   piccole   imprese),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 29 (Consorzi di garanzia collettiva fidi) - 1. Ai
          fini dell'ammissione ai benefici di  cui  all'art.  31,  si
          considerano consorzi e cooperative di  garanzia  collettiva
          fidi i consorzi, le societa' consortili e le cooperative di
          cui all'art. 30 che abbiano come scopi sociali: 
                a) l'attivita' di prestazione di garanzie  collettive
          per favorire la concessione di finanziamenti  da  parte  di
          aziende e istituti di credito,  di  societa'  di  locazione
          finanziaria, di societa' di cessione di crediti di  imprese
          e di enti parabancari alle piccole imprese associate; 
                b) l'attivita' di informazione, di  consulenza  e  di
          assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il
          migliore  utilizzo  delle  fonti  finanziarie,  nonche'  le
          prestazioni di servizi per il miglioramento della  gestione
          finanziaria delle stesse  imprese.  A  tale  attivita',  in
          quanto connessa e complementare a quella di prestazione  di
          garanzie   collettive,   si   applicano   le   disposizioni
          tributarie specificamente previste per quest'ultima. 
              2. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui all'art. 31
          i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi  ai
          quali, alla data del 30 giugno  1990,  partecipano  piccole
          imprese industriali con non piu'  di  trecento  dipendenti,
          fermo il limite del capitale investito di cui  all'art.  1,
          in misura non superiore ad un sesto del numero  complessivo
          delle aziende consorziate. 
              2-bis. Ai consorzi e cooperative di garanzia collettiva
          fidi possono continuare a partecipare le imprese  associate
          che superino i  limiti  dimensionali  indicati  dall'Unione
          europea per  le  piccole  e  medie  imprese  e  non  quelli
          previsti per  gli  interventi  della  Banca  europea  degli
          investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie  imprese,
          purche' complessivamente non rappresentino piu' del  5  per
          cento delle imprese associate. Per dette imprese i consorzi
          e le cooperative di garanzia collettiva  fidi  non  possono
          beneficiare degli  interventi  agevolati  previsti  per  le
          piccole e medie imprese.». 
              - L'art. 106 (Albo degli intermediari  finanziari)  del
          decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,  n.  230,  S.O,
          cosi' recita: 
              «Art. 106 (Albo degli  intermediari  finanziari)  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'art. 114-quinquies,  comma  4,  e  iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi  dell'art.
          114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'art. 18, comma 3,  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              - L'art. 2359 del codice civile cosi' recita: 
              «Art. 2359. Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              - L'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.
          2014/335/UE/Euratom del Consiglio del 26/05/2014,  relativa
          al  sistema  delle  risorse  proprie  dell'Unione  europea,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea  7
          giugno 2014, n. L 168, cosi' recita: 
              «1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
          dell'Unione le entrate provenienti: 
                a) dalle risorse proprie tradizionali  costituite  da
          prelievi,  premi,  importi  supplementari  o  compensativi,
          importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa  doganale
          comune e altri dazi fissati o da  fissare  da  parte  delle
          istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi,  dazi
          doganali  sui  prodotti  che   rientrano   nell'ambito   di
          applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
          Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio,  nonche'
          contributi    e    altri    dazi    previsti    nell'ambito
          dell'organizzazione comune dei mercati  nel  settore  dello
          zucchero; 
              (Omissis).». 
              - L'art. 112  (Altre  agevolazioni  di  pagamento)  del
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 9 ottobre  2013,  che  istituisce  il  codice
          doganale dell'Unione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea 10 ottobre 2013, n. L 269, al paragrafo
          2, cosi' recita: 
              «2.  La  concessione  di  agevolazioni  a   norma   del
          paragrafo 1 comporta  l'applicazione  di  un  interesse  di
          credito   sull'importo   dei   dazi   all'importazione    o
          all'esportazione. 
              Per gli Stati membri che  hanno  adottato  l'euro  come
          valuta il tasso di interesse di credito e' pari al tasso di
          interesse pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea,  serie  C,  che  la  Banca  centrale  europea   ha
          applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali
          il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato  di  un
          punto percentuale. 
              Per uno Stato membro la cui moneta non  e'  l'euro,  il
          tasso di interesse di credito e' pari al tasso applicato il
          primo giorno del mese in  questione  dalla  banca  centrale
          nazionale  per  le  sue   operazioni   di   rifinanziamento
          principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per
          uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale
          nazionale non e' disponibile,  il  tasso  piu'  equivalente
          applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati
          monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di  un  punto
          percentuale.».