Art. 2 
 
                        Durata della garanzia 
 
  1. La garanzia  di  cui  all'articolo  69,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e' prestata fino al termine  del
nono  mese  successivo  a  quello  del  passaggio  in  giudicato  del
provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino  al  termine  del
nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche  se
la sentenza che ha disposto il  pagamento  di  somme  in  favore  del
contribuente viene successivamente riformata  con  una  sentenza  non
ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice  del
grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare  la  condanna
al pagamento di somme in favore  del  contribuente  alla  prestazione
della garanzia. 
  2. La garanzia a  cui  sia  subordinata  la  sospensione  dell'atto
impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma  5,
52, comma 6, 62-bis, comma 5, del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo  19,  comma  3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al
termine  del  nono  mese  successivo  a  quello  del   deposito   del
provvedimento che  conclude  la  fase  di  giudizio  nella  quale  la
sospensione e' disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data
di deposito della sentenza favorevole al contribuente. 
  3. Nei giudizi  aventi  ad  oggetto  risorse  proprie  tradizionali
nonche' l'IVA  riscossa  all'importazione,  la  garanzia  a  cui  sia
subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della  sentenza
ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6,  62-bis,  comma  5,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' prestata fino al
termine del nono  mese  successivo  al  passaggio  in  giudicato  del
provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino  al  termine  del
nono mese successivo all'estinzione del processo. 
  4. La garanzia prevista dall'articolo  22,  comma  6,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del
nono  mese  successivo  a  quello   della   definitivita'   dell'atto
impositivo,  dell'atto  di  contestazione  o  del  provvedimento   di
irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa  automaticamente  nelle
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'art. 69 del citato decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il  testo  del  comma  6  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 5  dell'art.  62-bis  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - L'art. 22  (Ipoteca  e  sequestro  conservativo)  del
          citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  cosi'
          recita: 
              «Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo).  -  1.  In
          base  all'atto  di  contestazione,  al   provvedimento   di
          irrogazione  della  sanzione  o  al  processo  verbale   di
          constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o  l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della commissione tributaria  provinciale  l'iscrizione  di
          ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti  obbligati
          in solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo  dei  loro
          beni,  compresa  l'azienda.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
          primo comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni. 
              2.  Le  istanze  di  cui  al  comma  1  devono   essere
          notificate, anche tramite il servizio postale,  alle  parti
          interessate, le quali possono,  entro  venti  giorni  dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 
              3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la  prima
          Camera di consiglio  utile,  disponendo  che  ne  sia  data
          comunicazione alle parti almeno  dieci  giorni  prima.  Nel
          caso in cui la notificazione debba effettuarsi  all'estero,
          il  termine  e'  triplicato.  La  commissione  decide   con
          sentenza. 
              4. Quando la convocazione  della  controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il  presidente
          provvede con decreto motivato assunte ove occorra  sommarie
          informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,  la
          Camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
          giorni assegnando all'istante  un  termine  perentorio  non
          superiore  a  quindici  giorni  per  la  notificazione  del
          ricorso e del decreto. A tale udienza la  commissione,  con
          ordinanza, conferma,  modifica  o  revoca  i  provvedimenti
          emanati con decreto. 
              5. 
              6. Le parti interessate possono prestare, in  corso  di
          giudizio, la garanzia di cui  all'art.  69,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In  tal  caso
          l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento  puo'
          non  adottare  ovvero   adottare   solo   parzialmente   il
          provvedimento richiesto. 
              7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai  sensi  del
          comma 1 perdono efficacia: 
                a) se non  sono  eseguiti  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla comunicazione; 
                b) se, nel termine di centoventi  giorni  dalla  loro
          adozione,  non  viene  notificato   atto   impositivo,   di
          contestazione o di irrogazione; in tal caso, il  presidente
          della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
          l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; 
                c) a seguito della sentenza,  anche  non  passata  in
          giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di  cui
          alla lettera b). La  sentenza  costituisce  titolo  per  la
          cancellazione  dell'ipoteca.  In   caso   di   accoglimento
          parziale,  su  istanza  di  parte,  il   giudice   che   ha
          pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente  l'entita'
          dell'iscrizione  o  del  sequestro;  se  la   sentenza   e'
          pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il  giudice
          la  cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso   per
          cassazione.».