Art. 2 Durata della garanzia 1. La garanzia di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia. 2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione e' disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. 3. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonche' l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' prestata fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo. 4. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' prestata fino al termine del nono mese successivo a quello della definitivita' dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 5 dell'art. 47 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 6 dell'art. 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 5 dell'art. 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 3 dell'art. 19 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo del comma 6 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' riportato nelle note alle premesse. - L'art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo) del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, cosi' recita: «Art. 22 (Ipoteca e sequestro conservativo). - 1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima Camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine e' triplicato. La commissione decide con sentenza. 4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la Camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. 5. 6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. 7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita' dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per cassazione.».