Art. 12 
 
Violazioni riguardanti le prescrizioni  obbligatorie  in  materia  di
                            etichettatura 
 
  1. Il  responsabile  dell'etichettatura  che  immette  sul  mercato
materie prime per mangimi,  mangimi  composti,  mangimi  destinati  a
particolari fini nutrizionali o alimenti  per  animali  da  compagnia
privi di una o piu' indicazioni obbligatorie di etichettatura  o  con
una  o  piu'  indicazioni  non  rispondenti,  in   violazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e di  cui  agli
allegati II, V, VI e VII del regolamento, e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro  1.000  a
euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento. 
  2. L'operatore del settore dei  mangimi  che  immette  sul  mercato
materie prime per mangimi o mangimi composti oltre la  durata  minima
di conservazione da indicarsi ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2,
lettera  c),  e  dell'articolo  17,  paragrafo  1,  lettera  d),  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da euro 250 a euro 2.500.