Art. 13 
 
Violazioni riguardanti le  prescrizioni  obbligatorie  aggiuntive  in
          materia di etichettatura di mangimi non conformi 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il   responsabile
dell'etichettatura che  immette  sul  mercato,  in  violazione  delle
disposizioni di cui all'articolo  20  del  regolamento,  mangimi  non
conformi  privi  delle   indicazioni   obbligatorie   specifiche   di
etichettatura o con indicazioni non rispondenti  a  quelle  contenute
nell'allegato  VIII  del  regolamento,  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro  8.000  a
euro 30.000.