Art. 13 Violazioni riguardanti le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'etichettatura che immette sul mercato, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento, mangimi non conformi privi delle indicazioni obbligatorie specifiche di etichettatura o con indicazioni non rispondenti a quelle contenute nell'allegato VIII del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 8.000 a euro 30.000.