Art. 14 
 
         Violazioni riguardanti l'etichettatura facoltativa 
 
  1. Si applica la sanzione di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  al
responsabile dell'etichettatura che utilizza nell'etichettatura delle
materie  prime  per  mangimi  e  dei  mangimi  composti  una  o  piu'
indicazioni a carattere facoltativo in violazione delle  disposizioni
di cui all'articolo 22 del regolamento.