Art. 16 
 
Violazioni riguardanti il catalogo comunitario  delle  materie  prime
                             per mangimi 
 
  1. Il responsabile dell'etichettatura che viola le condotte di  cui
all'articolo  24,  paragrafo  5,  del  regolamento,  utilizzando   la
denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo
senza che siano  rispettate  tutte  le  pertinenti  disposizioni,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da euro 150 a euro 1.000. 
  2. Il responsabile dell'etichettatura che viola le disposizioni  di
cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera  c),  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da euro 150 a euro 1.000.