Art. 3 
 
Violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza  e  di
                         commercializzazione 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che viola le disposizioni in materia di  sicurezza  e  di
commercializzazione  di  cui  all'articolo  4,   paragrafo   1,   del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da euro 1.500 a euro 15.000. 
  2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 4, paragrafo  2,  lettera  a),  del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da euro 1.000 a euro 6.000. 
  3. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui  all'articolo  4,  paragrafo  3,  in  relazione  all'allegato  I,
paragrafi 1, 2, 4 e 5, del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da  euro  150  a
euro 1.000. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo  3,  in  relazione  all'allegato  I,   paragrafo   3,   del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.