Art. 5 Violazioni riguardanti restrizioni e divieti 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che viola l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, immettendo in commercio o utilizzando ai fini dell'alimentazione animale materiali soggetti a restrizioni o vietati contenuti nell'allegato III del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 5.000 a euro 30.000.