Art. 5 
 
            Violazioni riguardanti restrizioni e divieti 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei mangimi che viola l'articolo 6,  paragrafo  1,  del  regolamento,
immettendo in commercio  o  utilizzando  ai  fini  dell'alimentazione
animale  materiali  soggetti  a  restrizioni  o   vietati   contenuti
nell'allegato  III  del  regolamento,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro  5.000  a
euro 30.000.