Art. 6 
 
            Violazioni riguardanti il tenore di additivi 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 1, del regolamento, in merito alla  concentrazione  massima
di additivi coccidiostatici e  istomonostatici  ammessi  per  materie
prime per mangimi e  per  mangimi  complementari,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da  euro
1.000 a euro 10.000. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
dei  mangimi  che  viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
paragrafo 1, del regolamento, superando il tenore massimo di additivi
ammessi per materie prime per mangimi e per mangimi complementari, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da euro 1.000 a euro 6.000, salvo quanto previsto dall'articolo
8, paragrafo 2, e dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento.