Art. 7 
 
Violazioni riguardanti la commercializzazione di mangimi destinati  a
                    particolari fini nutrizionali 
 
  1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui  all'articolo  9  del  regolamento  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da  euro  500  a
euro 3.000.