Art. 9 
 
              Violazioni riguardanti le responsabilita' 
 
  1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da  euro
1.000 a euro 6.000. 
  2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di
cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da  euro
500 a euro 3.000.