Art. 9 Violazioni riguardanti le responsabilita' 1. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 6.000. 2. L'operatore del settore dei mangimi che viola le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 500 a euro 3.000.