Art. 2 
 
Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative
                        ed entrata in vigore 
 
  1. Nel Titolo VI, capo II-ter, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo: 
    a)  l'articolo  126-duodecies  si  applica  decorsi  180   giorni
dall'emanazione  delle  relative  disposizioni  di   attuazione,   da
adottarsi entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione  europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva  2014/92/UE  e
delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo  4,
paragrafo  6,  e  dell'articolo  5,  paragrafo  4,   della   medesima
direttiva; 
    b) l'articolo 126-terdecies si applica decorsi  90  giorni  dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia
ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    c) la Sezione II si applica  decorsi  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto  previsto  dalla
lettera d). Dalla  medesima  data  sono  abrogati  l'articolo  2,  ad
eccezione dei commi 15 e 19, e l'articolo 2-bis del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33; 
    d) l'articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, si  applica  decorsi
60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni
di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata  in  vigore
del presente decreto; 
    e) la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore  della  disciplina  di  attuazione  prevista  negli
articoli  126-vicies-semel,  comma  1,   126-vicies-bis,   comma   2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Dalla medesima data e' abrogato l'articolo 12, commi  3,  4,
5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, salvo quanto previsto dal comma 4. 
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  24  gennaio  2015,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.  33,  il
comma 15 e'  sostituito  dal  seguente:  «15.  Il  trasferimento,  su
richiesta del consumatore, di strumenti finanziari  da  un  conto  di
deposito titoli ad un altro, con o senza la  chiusura  del  conto  di
deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per  il
consumatore. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  la
Consob e la Banca d'Italia, adotta  disposizioni  di  attuazione  del
presente  comma  e,  in  deroga  a  quanto  stabilito   nel   periodo
precedente, puo' stabilire  che,  per  il  trasferimento  dei  titoli
depositati presso un depositario centrale estero o  non  assoggettati
al regime  di  dematerializzazione,  al  consumatore  possano  essere
addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza  del  necessario
intervento di un soggetto terzo.». 
  3. Dopo l'articolo 27-quater della Tabella allegato  B  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  relativa
agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in  modo
assoluto, e' aggiunto il seguente:  «articolo  28  -  Conti  di  base
riservati  alle   fasce   di   clientela   socialmente   svantaggiate
individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo  126-viciesquater  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 
  4. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  tutti  i
provvedimenti attuativi  previsti  dagli  articoli  126-vicies-semel,
comma  1,  126-vicies-bis,  comma  2,  126-vicies-quater,  comma   1,
126-vicies-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, i  prestatori  di
servizi di pagamento possono convertire i conti  di  base  aperti  ai
sensi della convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, in conti di base  sottoposti  alla  disciplina
della Sezione III,  del  capo  II-ter,  del  titolo  VI  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  dandone  comunicazione  al
titolare del conto. Per i due anni successivi  alla  conversione,  e'
fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare  le
condizioni  economiche  del  conto  di  base.  Ai   conti   di   base
preesistenti, non convertiti ai sensi del presente comma, continua ad
applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per   i   riferimenti   normativi   alla   direttiva
          2014/92/UE, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto-legge  n.  3
          del 2015, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
          marzo 2015, n. 33, citata nelle note  alle  premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  2.  Norme  sul  trasferimento  dei  servizi   di
          pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento. 
              1 - 14 (abrogati). 
              15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore,  di
          strumenti finanziari da un conto di deposito titoli  ad  un
          altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli
          di origine, e'  effettuato  senza  oneri  e  spese  per  il
          consumatore. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta  disposizioni
          di attuazione del presente comma  e,  in  deroga  a  quanto
          stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire  che,  per
          il  trasferimento   dei   titoli   depositati   presso   un
          depositario centrale estero o non assoggettati al regime di
          dematerializzazione,   al   consumatore   possano    essere
          addebitate le spese sostenute in  diretta  conseguenza  del
          necessario intervento di un soggetto terzo. 
              16 - 18 (abrogati). 
              19. I commi 584  e  585  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.". 
              - L'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 3 del  2015,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,
          n. 33, citata nelle note alle  premesse,  e'  abrogato  dal
          presente decreto. 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 201
          del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, citata  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 12. Riduzione del limite  per  la  tracciabilita'
          dei  pagamenti  a  1.000  euro  e  contrasto  all'uso   del
          contante. 
              1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al
          portatore, di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13,  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
          all'importo di euro mille: conseguentemente, nel  comma  13
          del predetto art. 49, le parole: «30 settembre  2011»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce
          infrazione  la  violazione  delle   disposizioni   previste
          dall'art.  49,  commi  1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel  periodo
          dal 6 dicembre 2011 al 31  gennaio  2012  e  riferita  alle
          limitazioni di importo introdotte dal presente comma. 
              1.1. 
              1-bis.  All'art.   58,   comma   7-bis,   del   decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine,
          il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al  comma  3
          che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore  a
          3.000 euro la  sanzione  e'  pari  al  saldo  del  libretto
          stesso». 
              2. All'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: 
              «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  al  fine  di
          favorire la modernizzazione e l'efficienza degli  strumenti
          di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
          derivanti dalla gestione del denaro contante: 
                a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle
          pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
          sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti  telematici.
          E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di  avviare
          il processo di superamento di sistemi  basati  sull'uso  di
          supporti cartacei; 
                b) i pagamenti di cui alla lettera a)  si  effettuano
          in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
          o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti  di
          pagamento  elettronici  prescelti  dal  beneficiario.   Gli
          eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,   comunque,
          superare l'importo di mille euro; 
                c) lo stipendio, la  pensione,  i  compensi  comunque
          corrisposti  dalle  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
          locali e dai loro enti, in via  continuativa  a  prestatori
          d'opera  e  ogni  altro  tipo  di  emolumento  a   chiunque
          destinato, di  importo  superiore  a  mille  euro,  debbono
          essere  erogati  con  strumenti  di  pagamento  elettronici
          bancari o postali,  ivi  comprese  le  carte  di  pagamento
          prepagate e le carte di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo  di  cui
          al periodo precedente puo' essere  modificato  con  decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                d) per incrementare i livelli di sicurezza  fisica  e
          tutelare   i   soggetti   che   percepiscono    trattamenti
          pensionistici  minimi,  assegni  e  pensioni   sociali,   i
          rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
          modo  assoluto  dall'imposta  di  bollo,  ove  i   titolari
          rientrino nelle fasce individuate ai  sensi  del  comma  5,
          lettera d). Per tali rapporti, alle banche,  alla  societa'
          Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari  e'
          fatto divieto di addebitare alcun costo; 
                e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera  a)
          di  riscuotere  le  entrate  di  propria   competenza   con
          strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
          riscossione dei tributi regolate da  specifiche  normative,
          il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  promuove  la
          stipula, tramite la societa' Consip  Spa,  di  una  o  piu'
          convenzioni  con  prestatori  di  servizi   di   pagamento,
          affinche' i soggetti in questione possano  dotarsi  di  POS
          (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». 
              2-bis. Il termine di cui all' art. 2, comma 4-ter,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          introdotto dal comma 2 del presente articolo,  puo'  essere
          prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione. 
              3 - 6 (abrogati). 
              7. 
              8. (abrogato). 
              9. L'Associazione bancaria  italiana,  le  associazioni
          dei prestatori di servizi di pagamento, la  societa'  Poste
          italiane S.p.a., il  Consorzio  Bancomat,  le  imprese  che
          gestiscono circuiti di pagamento e  le  associazioni  delle
          imprese  maggiormente  significative  a  livello  nazionale
          definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano  entro  i
          tre mesi successivi, le regole generali per assicurare  una
          riduzione delle commissioni a  carico  degli  esercenti  in
          relazione alle transazioni  effettuate  mediante  carte  di
          pagamento, tenuto  conto  della  necessita'  di  assicurare
          trasparenza e chiarezza dei costi,  nonche'  di  promuovere
          l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle   regole   di
          concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
          che le commissioni devono essere correlate alle  componenti
          di costo effettivamente  sostenute  da  banche  e  circuiti
          interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate
          in misura fissa alla esecuzione dell'operazione  da  quelle
          di  natura  variabile  legate   al   valore   transatto   e
          valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. 
              10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione  delle
          misure di cui al comma  9,  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con il Ministero dello  sviluppo
          economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato, valuta  l'efficacia  delle
          misure definite ai sensi del comma 9. In  caso  di  mancata
          definizione e applicazione delle misure di cui al comma  9,
          le  stesse  sono  fissate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dello sviluppo  economico,  sentite  la  Banca  d'Italia  e
          l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
              10-bis.  Fino  alla  pubblicazione  del   decreto   che
          recepisce  la  valutazione  dell'efficacia   delle   misure
          definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai
          sensi del comma 10,  continua  ad  applicarsi  il  comma  7
          dell'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
              11. All'art. 51, comma 1, del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: "e per la immediata comunicazione della  infrazione
          anche alla Agenzia delle entrate che attiva  i  conseguenti
          controlli di natura fiscale.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di  bollo,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O.