Art. 2 Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore 1. Nel Titolo VI, capo II-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto legislativo: a) l'articolo 126-duodecies si applica decorsi 180 giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE e delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva; b) l'articolo 126-terdecies si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; c) la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dalla lettera d). Dalla medesima data sono abrogati l'articolo 2, ad eccezione dei commi 15 e 19, e l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; d) l'articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; e) la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data e' abrogato l'articolo 12, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo quanto previsto dal comma 4. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo.». 3. Dopo l'articolo 27-quater della Tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, e' aggiunto il seguente: «articolo 28 - Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.». 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi previsti dagli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2, 126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, i prestatori di servizi di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conti di base sottoposti alla disciplina della Sezione III, del capo II-ter, del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dandone comunicazione al titolare del conto. Per i due anni successivi alla conversione, e' fatto divieto al prestatore di servizi di pagamento di modificare le condizioni economiche del conto di base. Ai conti di base preesistenti, non convertiti ai sensi del presente comma, continua ad applicarsi la disciplina recata dalla predetta convenzione.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/92/UE, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 2. Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento. 1 - 14 (abrogati). 15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, e' effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, puo' stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo. 16 - 18 (abrogati). 19. I commi 584 e 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.". - L'art. 2-bis del citato decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, citata nelle note alle premesse, e' abrogato dal presente decreto. - Il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilita' dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante. 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto art. 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma. 1.1. 1-bis. All'art. 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso». 2. All'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei; b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro; c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa' Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto di addebitare alcun costo; e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu' convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.». 2-bis. Il termine di cui all' art. 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo, puo' essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. 3 - 6 (abrogati). 7. 8. (abrogato). 9. L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. 10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 11. All'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di bollo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.