Art. 16 
 
 
                       Convenzioni CIP - CONI 
 
  1. Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la  gestione
comune di attivita' istituzionali, tra cui in materia di  prevenzione
e repressione del doping e di giustizia sportiva. 
  2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva,  lo
statuto del CIP dovra' prevedere  l'istituzione  di  un  collegio  di
garanzia e di una procura generale, in armonia  con  quanto  previsto
nello statuto del CONI, la cui  struttura  ed  il  cui  funzionamento
potranno essere oggetto di convenzione con  il  CONI,  ai  sensi  del
comma 1.