Art. 3 
 
 
                               Statuto 
 
  1. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del
consiglio nazionale,  su  proposta  della  giunta  nazionale,  ed  e'
approvato, entro sessanta giorni dalla  sua  ricezione,  con  decreto
dell'autorita' vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. 
  2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica  del
CIP,  con  le  medesime  modalita'  e  articolazioni   previste   per
l'organizzazione territoriale del CONI dal  relativo  statuto,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a  statuto
speciale e quelle attribuite  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. 
  4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione  del
presidente, della giunta  nazionale  e  del  consiglio  nazionale.  I
procedimenti elettorali relativi alle  cariche  elettive  nell'ambito
del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con  le
medesime  modalita'  previste  per  i   corrispondenti   procedimenti
elettorali di cui allo statuto del CONI.