Art. 36 
 
 
(Procedura di riequilibrio finanziario  e  di  dissesto  e  piano  di
                              rientro) 
 
  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  "1-ter.  Nel  caso  in  cui  il  riequilibrio  del   bilancio   sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di  riduzione
di almeno il 20 per  cento  dei  costi  dei  servizi,  nonche'  dalla
razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e  societa'  partecipati,
laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente
puo' raggiungere l'equilibrio, in deroga alle  norme  vigenti,  entro
l'esercizio in  cui  si  completa  la  riorganizzazione  dei  servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e
comunque  entro  cinque  anni,  compreso  quello  in  cui  e'   stato
deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e  per
i    cinque    esercizi    successivi,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero  dell'interno,
entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun  esercizio,  una  relazione
sull'efficacia delle misure  adottate  e  sugli  obiettivi  raggiunti
nell'esercizio". 
  2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e'
sostituito dal seguente: 
  "457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  e'
sostituito dal seguente: 
  "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255,  comma  10,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i  comuni  e  per  le
province in  stato  di  dissesto  finanziario  l'amministrazione  dei
residui attivi e passivi  relativi  ai  fondi  a  gestione  vincolata
compete all'organo straordinario della liquidazione. 
  2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1
e' gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di
liquidazione. Resta ferma la facolta' dell'organo straordinario della
liquidazione  di  definire  anche  in  via  transattiva  le   partite
debitorie, sentiti i creditori. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e  alle
province  che   deliberano   lo   stato   di   dissesto   finanziario
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge,  nonche'  a  quelli,  gia'  in   stato   di   dissesto
finanziario, per i quali alla  medesima  data  non  e'  stata  ancora
approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.". 
  4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre  2015  n.
208,  dopo  le  parole  "debiti  fuori  bilancio"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "anche  emersi  dopo  la   approvazione   del   piano   di
riequilibrio   finanziario   pluriennale,   ancorche'   relativi    a
obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto
".