Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.
  66, in attuazione dell'articolo 5 della  direttiva  (UE)  2015/652,
  dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della  direttiva
  (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7,  lettera  b),  della
  direttiva (UE) 2015/1513 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  trasmette  alla  Commissione
europea,  nel  formato  previsto  dalle  pertinenti  norme   tecniche
europee, i dati relativi alla qualita' ed alla quantita' di benzina e
di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile  precedente,
sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (di  seguito   ISPRA).   Tale
relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  e'
elaborata sulla base dei seguenti dati: 
    a) i dati relativi agli accertamenti svolti sulle caratteristiche
della benzina e del combustibile diesel  in  distribuzione  nell'anno
precedente, comunicati dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio 3  febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2005; 
    b) i dati relativi  alle  caratteristiche  della  benzina  e  del
combustibile diesel in distribuzione nell'anno precedente  comunicati
entro il 30 maggio  di  ciascun  anno,  tramite  le  associazioni  di
categoria, dai gestori dei depositi fiscali che importano  benzina  e
combustibile diesel da Paesi terzi o li ricevono da Paesi dell'Unione
europea  e  dai  gestori  degli  impianti  di  produzione   di   tali
combustibili; i dati sono  ottenuti,  anche  attraverso  il  supporto
dell'ente di unificazione  tecnica  di  settore,  sulla  base  di  un
monitoraggio effettuato tenendo conto della  normativa  adottata  dal
Comitato europeo di normazione (di seguito  CEN)  e  sono  comunicati
utilizzando i formati e le procedure indicati sul sito  internet  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    c) i dati sui volumi di  benzina  e  di  combustibile  diesel  in
distribuzione nell'anno precedente, con le  prescritte  suddivisioni,
comunicati dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  3
febbraio 2005;  i  dati  sono  contestualmente  comunicati  anche  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
utilizzando i formati e le procedure indicati sul  sito  internet  di
tale Ministero.»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. A partire dal 2018, entro il termine di  presentazione  dei
dati di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette alla Commissione europea anche i dati
di cui all'allegato V-bis.3 relativamente agli obblighi di  riduzione
delle  emissioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  sulla  base  di  una
relazione elaborata dal Gestore dei servizi  energetici  (di  seguito
GSE) e trasmessa entro il 30 maggio di ogni  anno.  I  dati  di  tale
relazione sono trasmessi  utilizzando  il  modello  dell'allegato  IV
della  direttiva  (UE)  2015/652,  secondo  lo   standard   elaborato
dall'Agenzia  Europea  dell'Ambiente  (di   seguito   AEA)   mediante
trasferimento dati elettronico al  registro  centralizzato  dei  dati
(Central  Data  Repository)  gestito  dall'AEA,  e  utilizzando   gli
strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia messi a  disposizione  ai
sensi del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio per la presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e  del  mare  notifica  alla  Commissione
europea la data di trasmissione e il  nome  del  personale  coinvolto
nelle attivita' di comunicazione. 
  2-ter. Costituisce parte integrante della relazione di cui al comma
2-bis, una relazione sulle filiere di  produzione  di  biocarburanti,
sui volumi dei biocarburanti prodotti a partire dalle  materie  prime
categorizzate nell'allegato V-bis, parte A e sulle emissioni di gas a
effetto serra prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  per  unita'  di
energia, inclusi i valori medi  provvisori  delle  emissioni  stimate
prodotte dai biocarburanti associate al cambiamento  indiretto  della
destinazione dei terreni di cui all'allegato V-bis, parte  E-bis.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
trasmette tali dati alla Commissione europea.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 7, del citato decreto  legislativo
          21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 7. Obblighi di comunicazione e di  trasmissione
          di dati. 
              1. L'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca
          ambientale,  di  seguito  denominato:   «ISPRA»,   pubblica
          annualmente sul proprio sito internet i dati relativi  alla
          qualita' di benzina e combustibile diesel  commercializzati
          nell'anno precedente, sulla base di quanto  previsto  dalle
          norme di cui all'articolo 10, comma 2. 
              2. Entro il  31  agosto  di  ogni  anno,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          trasmette alla Commissione europea,  nel  formato  previsto
          dalle pertinenti norme tecniche europee,  i  dati  relativi
          alla  qualita'  ed  alla  quantita'   di   benzina   e   di
          combustibile  diesel  in  distribuzione  nell'anno   civile
          precedente,  sulla  base   di   una   relazione   elaborata
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale  (di  seguito   ISPRA).   Tale   relazione,   da
          trasmettere al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni  anno,  e'
          elaborata sulla base dei seguenti dati: 
                a) i dati relativi  agli  accertamenti  svolti  sulle
          caratteristiche della benzina e del combustibile diesel  in
          distribuzione nell'anno precedente, comunicati dagli Uffici
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  ai  sensi  del
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  3  febbraio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.70 del 23 marzo 2005; 
                b) i dati relativi alle caratteristiche della benzina
          e  del  combustibile  diesel  in  distribuzione   nell'anno
          precedente comunicati entro il 30 maggio di  ciascun  anno,
          tramite le  associazioni  di  categoria,  dai  gestori  dei
          depositi  fiscali  che  importano  benzina  e  combustibile
          diesel da Paesi terzi o li ricevono  da  Paesi  dell'Unione
          europea e dai gestori degli impianti di produzione di  tali
          combustibili; i dati sono  ottenuti,  anche  attraverso  il
          supporto dell'ente  di  unificazione  tecnica  di  settore,
          sulla base di  un  monitoraggio  effettuato  tenendo  conto
          della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione
          (di seguito CEN) e sono comunicati utilizzando i formati  e
          le procedure  indicati  sul  sito  internet  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
                c) i dati sui volumi di  benzina  e  di  combustibile
          diesel  in  distribuzione  nell'anno  precedente,  con   le
          prescritte suddivisioni,  comunicati  dal  Ministero  dello
          sviluppo  economico  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  3  febbraio
          2005; i  dati  sono  contestualmente  comunicati  anche  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, utilizzando i formati e  le  procedure  indicati  sul
          sito internet di tale Ministero. 
              2-bis.  A  partire  dal  2018,  entro  il  termine   di
          presentazione dei dati di cui  al  comma  2,  il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          trasmette alla Commissione europea  anche  i  dati  di  cui
          all'allegato  V-bis.3  relativamente   agli   obblighi   di
          riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7-bis,  sulla
          base di una relazione elaborata  dal  Gestore  dei  servizi
          energetici (di seguito GSE) e trasmessa entro il 30  maggio
          di ogni anno. I  dati  di  tale  relazione  sono  trasmessi
          utilizzando il modello  dell'allegato  IV  della  direttiva
          (UE) 2015/652, secondo lo standard  elaborato  dall'Agenzia
          Europea   dell'Ambiente   (di   seguito    AEA)    mediante
          trasferimento dati elettronico  al  registro  centralizzato
          dei dati (Central  Data  Repository)  gestito  dall'AEA,  e
          utilizzando gli strumenti della rete ReportNet dell'Agenzia
          messi a disposizione  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
          401/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  la
          presentazione dei dati. Il Ministero dell'ambiente e  della
          tutela del territorio e del mare notifica alla  Commissione
          europea la data di trasmissione e  il  nome  del  personale
          coinvolto nelle attivita' di comunicazione. 
              2-ter. Costituisce parte integrante della relazione  di
          cui  al  comma  2-bis,  una  relazione  sulle  filiere   di
          produzione di biocarburanti, sui volumi  dei  biocarburanti
          prodotti  a  partire  dalle  materie  prime   categorizzate
          nell'allegato V-bis, parte A e sulle  emissioni  di  gas  a
          effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per  unita'
          di  energia,  inclusi  i  valori  medi   provvisori   delle
          emissioni stimate prodotte dai biocarburanti  associate  al
          cambiamento indiretto della destinazione dei terreni di cui
          all'allegato V-bis, parte E-bis. Il Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  trasmette  tali
          dati alla Commissione europea.».