Art. 12 
 
             Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte 
                    di persona detenuta in Italia 
 
  1. L'autorita' giudiziaria, con la richiesta di assistenza  per  il
compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro
Stato Parte, puo' concordare  con  l'autorita'  competente  di  detto
Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o  internata
in Italia, a condizione che presti consenso, quando la  presenza  sia
necessaria  al  compimento  dell'atto  oggetto  della  richiesta   di
assistenza. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia  trasmette   la   richiesta   di
trasferimento temporaneo all'autorita' competente dello  Stato  Parte
se ritiene che essa non comprometta la  sovranita',  la  sicurezza  o
altri interessi essenziali dello Stato. 
  3. L'autorita' giudiziaria, in accordo con  l'autorita'  competente
dello Stato Parte, definisce le modalita' del trasferimento e  fissa,
nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del  termine
di cessazione della pena in esecuzione,  il  termine  di  rientro  in
Italia. 
  4. Il trasferimento temporaneo e' disposto  su  autorizzazione  del
giudice che procede,  individuato  ai  sensi  dell'articolo  279  del
codice di  procedura  penale.  Quando  il  soggetto  detenuto  e'  un
condannato  o  un  internato,  l'autorizzazione   e'   richiesta   al
magistrato di sorveglianza. 
  5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto  scritto  ed
e' validamente prestato a condizione che la  persona  detenuta  abbia
avuto la concreta possibilita' di conferire con il difensore. 
  6. Il periodo di detenzione trascorso  all'estero  e'  computato  a
ogni effetto nella durata della custodia cautelare. 
  7. Nel caso di detenuto in espiazione  della  pena  il  periodo  di
detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Il testo dell'art. 279 del codice di procedura penale
          cosi' recita: 
              «Art. 279 (Giudice competente). - 1.  Sull'applicazione
          e sulla revoca delle misure nonche' sulle  modifiche  delle
          loro modalita' esecutive, provvede il giudice che  procede.
          Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
          per le indagini preliminari.».