Art. 15 Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune 1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e' utile nelle scuole secondarie paritarie, per insegnare su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62. 2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, per non piu' di tre anni dall'immatricolazione al corso. 3. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle universita' interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. E' considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle universita' e delle istituzioni AFAM, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, nell'ambito di contingenti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie e tenuto conto della disponibilita' di personale gia' abilitato all'insegnamento o specializzato. 5. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 3 sono integralmente a carico degli interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III. 6. Il possesso del titolo di specializzazione di cui al presente articolo non da' diritto ad agevolazioni o al riconoscimento di titoli nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al presente decreto.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera g) della legge 10 marzo 2000, n. 62 «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67. 4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: (Omissis). g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; (Omissis).