Art. 15 
 
        Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune 
 
  1. Il possesso del diploma di specializzazione di cui  all'articolo
9 nella classe di concorso relativa all'insegnamento e'  utile  nelle
scuole secondarie paritarie,  per  insegnare  su  posto  comune,  con
contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato e assolve al
requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della  legge  10
marzo 2000, n. 62. 
  2. Nelle scuole secondarie paritarie, possono  insegnare  su  posto
comune  anche  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo   corso   di
specializzazione, per non piu' di tre anni  dall'immatricolazione  al
corso. 
  3. Possono  iscriversi  ai  percorsi  di  specializzazione  di  cui
all'articolo 9, comma 1, nell'ordine  di  una  graduatoria  stabilita
sulla  base  di  un  test  di  accesso  gestito   dalle   universita'
interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di accesso  di  cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla  classe  di  concorso
per cui intendono  conseguire  la  specializzazione.  E'  considerato
titolo prioritario per  l'ammissione  al  corso  di  specializzazione
essere  titolare  di  contratti  di  docenza  per  almeno  nove   ore
settimanali  nella  scuola  secondaria  sulla  classe   di   concorso
interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una  scuola
paritaria, purche' detti contratti siano retribuiti sulla base di uno
dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. 
  4. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta  formativa  delle
universita' e delle istituzioni AFAM,  l'iscrizione  ai  percorsi  di
specializzazione avviene in sovrannumero rispetto  ai  vincitori  del
concorso  di  cui  all'articolo   3,   nell'ambito   di   contingenti
autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, determinati sulla base del fabbisogno delle scuole paritarie
e tenuto conto  della  disponibilita'  di  personale  gia'  abilitato
all'insegnamento o specializzato. 
  5. Le spese della frequenza dei corsi  di  specializzazione  per  i
soggetti di  cui  al  comma  3  sono  integralmente  a  carico  degli
interessati e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui  al  Capo
III. 
  6. Il possesso del titolo di specializzazione di  cui  al  presente
articolo non da' diritto  ad  agevolazioni  o  al  riconoscimento  di
titoli nell'ambito delle procedure concorsuali  di  cui  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lettera  g)
          della legge 10 marzo 2000, n.  62  «Norme  per  la  parita'
          scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo  studio   e
          all'istruzione», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          marzo 2000, n. 67. 
              4. La parita' e' riconosciuta alle scuole  non  statali
          che ne fanno richiesta e  che,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti, si impegnano espressamente a dare  attuazione  a
          quanto previsto dai commi 2 e 3: 
              (Omissis). 
              g)   personale   docente   fornito   del   titolo    di
          abilitazione; 
              (Omissis).