Art. 8 
 
 
  Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  le  politiche   previdenziali   e
assicurative si articola in sei uffici di  livello  dirigenziale  non
generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli  enti  pubblici
previdenziali e assicurativi pubblici  e  privati,  nel  rispetto  di
quanto previsto all'articolo 3, comma 5; 
    b)  vigila   sotto   il   profilo   giuridico-amministrativo   ed
economico-finanziario  sugli  enti   previdenziali   e   assicurativi
pubblici; 
    c) verifica i piani di impiego delle  disponibilita'  finanziarie
degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi
strutturali di finanza pubblica; 
    d)  cura  l'inquadramento  previdenziale,   delle   imprese   con
attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.; 
    e) cura i profili applicativi  delle  agevolazioni  contributive,
delle   cosiddette   prestazioni   temporanee   e   delle    connesse
contribuzioni; 
    f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie  agli  enti
previdenziali e assicurativi pubblici; 
    g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative  ai  regimi
previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto
sul complessivo sistema di sicurezza sociale; 
    h)  cura  le  procedure  di  nomina  degli  organi   degli   enti
previdenziali e  assicurativi  pubblici,  degli  enti  di  previdenza
obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel
rispetto della  normativa  vigente,  i  provvedimenti  amministrativi
surrogatori; 
    i) coordina, analizza e verifica l'applicazione  della  normativa
previdenziale  inerente  l'assicurazione  generale  obbligatoria,  le
forme assicurative e le diverse  gestioni  pensionistiche  costituite
presso l'I.N.P.S.; 
    l)  esercita  l'alta  vigilanza   e   l'indirizzo   sulle   forme
pensionistiche  complementari,  in  collaborazione  con   la   COVIP,
nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero,  provvede,  allo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; 
    m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai
decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e  10  febbraio  1996,  n.
103: 
      1)  la  vigilanza,   l'indirizzo   e   il   coordinamento   per
l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; 
      2)      la      vigilanza      giuridico-amministrativa      ed
economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 
      3) l'esame e la verifica dei relativi piani  di  impiego  delle
disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; 
      4) l'esame degli  statuti  e  dei  regolamenti:  previdenziali,
assistenziali,  elettorali,  di  amministrazione  e  di  contabilita'
nonche' l'approvazione delle relative delibere; 
      5)  l'analisi  dei  bilanci  tecnici  per  la  verifica   della
sostenibilita' delle gestioni e  dell'adeguatezza  delle  prestazioni
previdenziali; 
      6) il controllo sull'attivita' di  investimento  delle  risorse
finanziarie e sulla composizione del  patrimonio,  in  collaborazione
con la COVIP; 
    n)  vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  in  materia  di
assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni
domestici; 
    o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile
degli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
    p)  vigila  sull'applicazione  della   normativa   nazionale   di
sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori
stranieri in Italia; 
    q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  3,
comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le
materie di propria competenza. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.