Art. 2 
 
                  Tariffe relative all'istruttoria 
 
  1.  Ai  fini  della  determinazione  della  tariffa  relativa  alle
attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1,  lettere  a)  e
b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla  domanda  di
autorizzazione: 
  a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte  II
del  decreto  legislativo   3   aprile   2006,   n.   152,   condotte
nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e,  nel
caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, il tipo di impianto  di  cui  all'allegato
XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando  se
alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti; 
  b) la presenza  di  ulteriori  attivita'  o  impianti  soggetti  ad
autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo  sito  e
funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui  alla  lettera
a)  (nel  seguito  indicati  come  attivita'  non   IPPC   connesse),
specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore  o
da diversi soggetti; 
  c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e  non)
di emissione significativa in aria  di  sostanze  inquinanti  oggetto
della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di  tali
fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); 
  d) il  numero  di  fonti  di  emissione  liquida  significativa  di
sostanze inquinanti (nel  seguito  indicate  come  scarichi)  oggetto
della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di  tali
fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); 
  e) la presenza di emissioni in  aria,  non  contenenti  in  maniera
significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione; 
  f) il numero di fonti di emissione  di  acqua,  non  contenente  in
maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di
autorizzazione; 
  g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi  la
cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; 
  h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi
la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; 
  i) la presenza di un sistema di gestione  ambientale  registrato  o
certificato per l'intera installazione  oggetto  dell'autorizzazione,
segnalando la eventuale certificazione di  tale  sistema  secondo  la
norma  UNI  EN  ISO  14001  o  la  sua  registrazione  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS); 
  l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa
in materia di rischi  da  incidente  rilevante  (di  cui  al  decreto
legislativo  n.  105/2015)   o   ricade   in   un'area   ad   elevata
concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa; 
  m) se  l'installazione  e'  collocata  in  un  sito  dichiarato  di
interesse nazionale ai sensi della normativa vigente  in  materia  di
bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della  relazione
di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera  m),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  n) se  nell'istanza  e'  richiesta  l'applicazione  di  deroghe  al
rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater,  comma
9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in
tal caso quali punti di emissione e quali scarichi  sono  interessati
dalla richiesta; 
  o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono  applicabili
i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come  calcolata  nel  punto  7
dell'allegato I, adottando nel caso  di  applicazione  dei  requisiti
generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  le  specifiche  riduzioni   espressamente
indicate. 
  3. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come  calcolata  nel  punto  7
dell'allegato II, operando nel caso  di  applicazione  dei  requisiti
generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  le  specifiche  riduzioni   espressamente
indicate. 
  4. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come  calcolata  nel  punto  7
dell'allegato I, con riferimento alle  sole  attivita'  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1, oggetto di  modifica  sostanziale  o  di
riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di
cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, le riduzioni indicate. 
  5. La tariffa dell'istruttoria di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III. 
  6. Nel caso in cui il riesame disposto  dall'autorita'  competente,
ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, non fa  prevedere  l'applicazione  di  modifiche
impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o  del
piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di  cui
al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e  b)
del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai
sensi delle lettere c)  e  d)  ai  punti  di  emissione  per  cui  si
prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi. 
  7. Le tariffe istruttorie  di  cui  al  presente  articolo  per  le
installazioni in cui non sono presenti impianti di  cui  all'allegato
XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
adeguate secondo  quanto  disposto  all'articolo  10,  comma  3,  del
presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle
stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti  di  cui
al citato allegato XII alla Parte II. 
  8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con i Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo  Stato  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, cosi'  come  previsto  dall'articolo
33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si
provvede ogni due anni all'aggiornamento  delle  tariffe  di  cui  al
presente articolo, da determinarsi con il  criterio  della  copertura
dei costi necessari a  garantire  la  conduzione  delle  istruttorie,
attraverso la revisione degli allegati I , II e III. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti al testo  dell'allegato  VIII  alla
          Parte Seconda del citato decreto  legislativo  n.  152  del
          2006, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del  25  novembre
          2009 del Parlamento europeo e del Consiglio  (sull'adesione
          volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
          ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento  (CE)
          n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE  e
          2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009,
          n. L 342. 
              - Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del
          2015, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 29-ter, comma 1, lettera  m),  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1. 
              - Il  testo  dell'art.  29-bis,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 29-octies,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1. 
              - Il  testo  dell'art.  33,  comma  3-bis,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note alle premesse.