Art. 2 Tariffe relative all'istruttoria 1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attivita' istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione: a) l'elenco delle attivita' di cui all'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, condotte nell'installazione (nel seguito indicate come attivita' IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato XII, alla Parte II del medesimo decreto legislativo, specificando se alcune di tali attivita' IPPC sono gestite da diversi soggetti; b) la presenza di ulteriori attivita' o impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale localizzati nel medesimo sito e funzionalmente connessi ad una o piu' attivita' di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attivita' non IPPC connesse), specificando se si tratta di impianti gestiti dal medesimo gestore o da diversi soggetti; c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali, a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); d) il numero di fonti di emissione liquida significativa di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una o piu' attivita' di cui alle lettere a) e b); e) la presenza di emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, soggette ad autorizzazione; f) il numero di fonti di emissione di acqua, non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione; g) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; h) la quantita' giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione e' oggetto della richiesta dell'autorizzazione; i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intera installazione oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema secondo la norma UNI EN ISO 14001 o la sua registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS); l) se l'installazione e' soggetta alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (di cui al decreto legislativo n. 105/2015) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa; m) se l'installazione e' collocata in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche, nonche' se e' soggetto alla presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; n) se nell'istanza e' richiesta l'applicazione di deroghe al rispetto dei BAT-AEL, in applicazione dell'articolo 29-quater, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificando in tal caso quali punti di emissione e quali scarichi sono interessati dalla richiesta; o) se l'installazione rientra nelle categorie cui sono applicabili i requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate. 3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, operando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le specifiche riduzioni espressamente indicate. 4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' pari alla tariffa cosi' come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale o di riesame, adottando nel caso di applicazione dei requisiti generali di cui all'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le riduzioni indicate. 5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e' determinata in conformita' all'allegato III. 6. Nel caso in cui il riesame disposto dall'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non fa prevedere l'applicazione di modifiche impiantistiche, ma solo un adeguamento dei sistemi di gestione o del piano di monitoraggio o dei valori limite fissati, la tariffa di cui al comma 4 fa riferimento alle attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 per le quali si modifica la gestione, ovvero associate ai sensi delle lettere c) e d) ai punti di emissione per cui si prevedono modifiche al piano di monitoraggio o ai limiti emissivi. 7. Le tariffe istruttorie di cui al presente articolo per le installazioni in cui non sono presenti impianti di cui all'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adeguate secondo quanto disposto all'articolo 10, comma 3, del presente decreto e determinate nella misura massima del 50% di quelle stabilite per le installazioni in cui sono presenti impianti di cui al citato allegato XII alla Parte II. 8. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I , II e III.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al testo dell'allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. - Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29-octies, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.