Art. 3 Tariffe relative ai controlli 1. La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, e' indicata all'allegato IV. Tali attivita' consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorita' competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione puo' essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo' consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio. 2. Le eventuali attivita' previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale. 3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita' di controllo, l'autorita' competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V. 4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) e' determinata facendo riferimento alla programmazione delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue: a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b); b) se la programmazione prevede una o piu' visite presso l'installazione nell'anno e' dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate; c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione. 5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e' determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.