Art. 3 
 
                    Tariffe relative ai controlli 
 
  1. La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita'  di  controllo
di cui all'articolo 29-decies, comma 3,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno  o  secondo  le  tempistiche
previste dal piano  di  ispezione  ambientale  predisposto  ai  sensi
dell'articolo 29-decies, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  sia  tramite  verifica  della  documentazione
trasmessa  dal  gestore,  sia   tramite   eventuale   visita   presso
l'installazione,  e'  indicata  all'allegato   IV.   Tali   attivita'
consistono, come  indicato  nell'articolo  29-decies,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  nell'accertamento  del
rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a
carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad
esse consegue la relativa relazione all'autorita'  competente,  anche
se  la  programmazione  non  prevede  visite  in  loco  nell'anno  di
riferimento. L'eventuale visita presso  l'installazione  puo'  essere
finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo'
consistere  in  un   controllo   parziale   relativo   a   specifiche
problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base
della verifica documentale o di un'analisi di rischio. 
  2. Le eventuali  attivita'  previste  durante  la  visita  in  loco
consistenti in prelievi, analisi delle  emissioni  degli  impianti  e
misure degli effetti sull'ambiente  delle  emissioni,  contenute  nel
piano di monitoraggio e controllo o  comunque  disposte  in  aggiunta
alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe
di  cui  all'allegato  V.  Le  tariffe  dovranno,  comunque,   essere
corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o  secondo  quanto
diversamente  specificato  nei   provvedimenti   emanati   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle  installazioni  di
competenza regionale. 
  3. Nel caso in cui il piano di  monitoraggio  e  controllo  prevede
prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste
nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita'
di  controllo,  l'autorita'  competente,  salvo  quanto  diversamente
previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo  10,  comma
3, introduce  indicazioni  su  quali  prelievi  ed  analisi  previsti
nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai  fini  della
determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo,
dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  al  fine   del   successivo   aggiornamento
dell'Allegato V. 
  4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati  ai
sensi dell'articolo  10,  comma  3,  la  tariffa  annua  relativa  ai
controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)  e'  determinata
facendo  riferimento  alla  programmazione  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue: 
  a)  se  la  programmazione  non  prevede  nell'anno  visite  presso
l'installazione e' dovuta la tariffa di cui al comma 1,  ovvero,  ove
cosi' disposto nei provvedimenti emanati ai sensi  dell'articolo  10,
comma 3,  una  tariffa  opportunamente  ridotta  o  ricompresa  nella
tariffa di cui alla successiva lettera b); 
  b)  se  la  programmazione  prevede  una  o  piu'   visite   presso
l'installazione nell'anno e'  dovuta  una  tariffa  annua  pari  alla
tariffa di cui al comma  1  moltiplicata  per  il  numero  di  visite
programmate; 
  c) ove la programmazione preveda, nel  corso  delle  visite  presso
l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione
della tariffa di cui alla lettera b), e' dovuta anche la  tariffa  di
cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e  al  tipo  di
prelievi  ed   analisi   programmati   durante   le   visite   presso
l'installazione. 
  5. La tariffa relativa alle visite presso  l'installazione  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  f),  e'  determinata  sommando  la
tariffa, calcolata come indicato al comma  1,  considerando  solo  le
sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le  ulteriori
componenti   del   controllo   interessati   da   precedente    grave
inosservanza, con  la  tariffa  di  cui  al  comma  2  relativa  alla
ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente  esecuzione
di prelievi ed analisi ha evidenziato una  grave  inosservanza  delle
condizioni di autorizzazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 29-decies,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1. 
              - Il  testo  dell'art.  29-decies,  comma  11-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato
          nelle note alle premesse.