Art. 6 
 
                       Modalita' di versamento 
                     delle tariffe dei controlli 
 
  1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati  ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative  alle  attivita'
di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai  gestori
come segue: 
  a) prima  della  comunicazione  prevista  dall'articolo  29-decies,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando  la
relativa  quietanza  a  tale  comunicazione,  per  le  attivita'   di
controllo relative al periodo che va  dalla  data  di  attuazione  di
quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale  al  termine
del relativo anno solare; 
  b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto
alla lettera a), per le attivita'  di  controllo  del  relativo  anno
solare, dandone immediata comunicazione  all'autorita'  di  controllo
individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152; 
  c)  entro  60  giorni  dalla  notifica  della  relazione   di   cui
all'articolo 29-decies, comma 5, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettera  f),  dandone  immediata   comunicazione   all'autorita'   di
controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Al  fine  di  garantire  l'espletamento  dei  controlli  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al
comma  1  sono  versate  e  riassegnate  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo  5,  comma  2,  del  presente  decreto  per  poi  essere
trasferite agli enti di controllo. 
  3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore  ne
da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita'
di controllo di cui all'articolo  29-decies,  comma  3,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di  adeguare
la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione
i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste
per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel  comma  1  del
presente articolo. 
  4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente  all'entrata
in vigore del presente decreto, per i controlli di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera e), il  presente  decreto  trova  applicazione  a
partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e
i gestori versano le somme  relative  all'anno  in  corso  applicando
l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 1, del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale).- 1. Il  gestore,
          prima   di    dare    attuazione    a    quanto    previsto
          dall'autorizzazione   integrata    ambientale,    ne    da'
          comunicazione all'autorita' competente.  Per  gli  impianti
          localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione
          e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al  comma
          3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del  Ministero
          dello sviluppo economico. 
              (omissis).». 
              - Il testo dell'art. 29-decies,  comma  3,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 5, del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 
              5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3
          e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza  necessaria
          per lo svolgimento di qualsiasi verifica  tecnica  relativa
          all'impianto, per  prelevare  campioni  e  per  raccogliere
          qualsiasi informazione  necessaria  ai  fini  del  presente
          decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita  in  loco,  il
          soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione
          che  contiene  i  pertinenti  riscontri  in   merito   alla
          conformita'   dell'installazione   alle    condizioni    di
          autorizzazione  e  le  conclusioni  riguardanti   eventuali
          azioni da intraprendere.  La  relazione  e'  notificata  al
          gestore interessato e all'autorita'  competente  entro  due
          mesi dalla  visita  in  loco  ed  e'  resa  disponibile  al
          pubblico, conformemente al  comma  8,  entro  quattro  mesi
          dalla visita in loco. Fatto salvo il comma  9,  l'autorita'
          competente provvede affinche' il gestore, entro un  termine
          ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure  che  ritiene
          necessarie, tenendo in  particolare  considerazione  quelle
          proposte nella relazione. 
              (omissis).». 
              - Il  testo  dell'art.  33,  comma  3-ter,  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle
          note all'art. 5.