Art. 6 Modalita' di versamento delle tariffe dei controlli 1. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, le tariffe relative alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3 devono essere versate dai gestori come segue: a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per le attivita' di controllo relative al periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; b) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quanto previsto alla lettera a), per le attivita' di controllo del relativo anno solare, dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le visite in loco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), dandone immediata comunicazione all'autorita' di controllo individuata dall'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo. 3. In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo. 4. In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).- 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. (omissis).». - Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita' dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore interessato e all'autorita' competente entro due mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche' il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. (omissis).». - Il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 5.