Art. 7 
 
                   Interessi per tardivo pagamento 
 
  1. In caso di ritardo nell'effettuazione  dei  versamenti  previsti
dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove
pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni  previste
dall'articolo 29-quattuordecies, dello  stesso  decreto,  il  gestore
dello stabilimento e'  tenuto  al  pagamento  degli  interessi  nella
misura del tasso legale  vigente  con  decorrenza  dal  primo  giorno
successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6,  comma
1. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 9, del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.    29-decies    (Rispetto    delle     condizioni
          dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 
              9.  In  caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni
          autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione,
          ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure
          di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita'
          competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: 
              a) alla diffida, assegnando un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine
          entro cui, fermi  restando  gli  obblighi  del  gestore  in
          materia di autonoma adozione  di  misure  di  salvaguardia,
          devono  essere  applicate  tutte  le   appropriate   misure
          provvisorie  o  complementari  che  l'autorita'  competente
          ritenga   necessarie   per   ripristinare    o    garantire
          provvisoriamente la conformita'; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino
          situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano  comunque
          reiterate piu' di due volte all'anno; 
              c) alla  revoca  dell'autorizzazione  e  alla  chiusura
          dell'installazione, in caso  di  mancato  adeguamento  alle
          prescrizioni imposte con la diffida e in caso di  reiterate
          violazioni che determinino  situazioni  di  pericolo  o  di
          danno per l'ambiente; 
              d) alla chiusura dell'installazione, nel  caso  in  cui
          l'infrazione abbia  determinato  esercizio  in  assenza  di
          autorizzazione. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies,  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  29-quattuordecies  (Sanzioni).  -  1.   Chiunque
          esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII  alla
          Parte Seconda senza essere in possesso  dell'autorizzazione
          integrata ambientale,  o  dopo  che  la  stessa  sia  stata
          sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto  fino
          ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel
          caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico
          di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi
          di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato  5
          alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o  il
          recupero, o lo smaltimento di rifiuti  pericolosi,  nonche'
          nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di
          chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto
          da sei mesi a due anni  e  dell'ammenda  da  5.000  euro  a
          52.000 euro. Se l'esercizio non  autorizzato  riguarda  una
          discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
          ai sensi dell'art. 444  del  codice  di  procedura  penale,
          consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
          discarica abusiva,  se  di  proprieta'  dell'autore  o  del
          compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica
          o di ripristino dello stato dei luoghi. 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro  a  15.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente. 
              3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  si
          applica la sola pena dell'ammenda da 5.000  euro  a  26.000
          euro nei confronti di colui che  pur  essendo  in  possesso
          dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva  le
          prescrizioni o quelle imposte  dall'  autorita'  competente
          nel caso in cui l'inosservanza: 
              a) sia costituita da violazione dei  valori  limite  di
          emissione,   rilevata   durante   i   controlli    previsti
          nell'autorizzazione  o  nel  corso  di  ispezioni  di   cui
          all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione
          non sia contenuta in margini di tolleranza, in  termini  di
          frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; 
              b) sia relativa alla gestione di rifiuti; 
              c) sia relativa a scarichi recapitanti  nelle  aree  di
          salvaguardia delle risorse  idriche  destinate  al  consumo
          umano di cui all'art. 94,  oppure  in  corpi  idrici  posti
          nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 
              4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu'  grave  reato,   si   applica   la   pena
          dell'ammenda  da  5.000  euro  a  26.000  euro  e  la  pena
          dell'arresto fino a due  anni  qualora  l'inosservanza  sia
          relativa: 
              a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; 
              b) allo scarico di  sostanze  pericolose  di  cui  alle
          tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; 
              c) a casi in cui il superamento dei  valori  limite  di
          emissione determina anche il superamento dei valori  limite
          di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa; 
              d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 
              5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica
          sostanziale senza l'autorizzazione prevista e'  punito  con
          la pena dell'arresto fino ad un anno  o  con  l'ammenda  da
          2.500 euro a 26.000 euro. 
              6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel  caso
          in  cui  per  l'esercizio   dell'impianto   modificato   e'
          necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo,
          colui il quale sottopone una installazione ad una  modifica
          non  sostanziale  senza   aver   effettuato   le   previste
          comunicazioni o  senza  avere  atteso  il  termine  di  cui
          all'art. 29-nonies, comma 1,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 
              7. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 5.000 euro a  52.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          trasmettere  all'autorita'  competente   la   comunicazione
          prevista all'art. 29-decies, comma 1,  nonche'  il  gestore
          che omette di effettuare le comunicazioni di  cui  all'art.
          29-undecies, comma 1, nei termini di cui  al  comma  3  del
          medesimo art. 29-undecies. 
              8. E' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.500 euro a  11.000  euro  il  gestore  che  omette  di
          comunicare all'autorita' competente, all'ente  responsabile
          degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai
          comuni interessati i dati relativi alle  misurazioni  delle
          emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel  caso  in
          cui il mancato adempimento riguardi  informazioni  inerenti
          la   gestione   di   rifiuti   pericolosi    la    sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  sestuplicata.  La  sanzione
          amministrativa pecuniaria e' ridotta ad  un  decimo  se  il
          gestore effettua tali comunicazioni con un  ritardo  minore
          di 60 giorni ovvero le effettua  formalmente  incomplete  o
          inesatte ma, comunque, con tutti gli  elementi  informativi
          essenziali   a   caratterizzare   i   dati   di   esercizio
          dell'impianto. 
              9. Si applica la pena di cui all'art.  483  del  codice
          penale a chi nell'effettuare le  comunicazioni  di  cui  al
          comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 
              10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  5.000  euro  a  26.000  euro  il  gestore  che,   senza
          giustificato e documentato motivo,  omette  di  presentare,
          nel  termine  stabilito   dall'autorita'   competente,   la
          documentazione  integrativa  prevista  all'art.  29-quater,
          comma 8, o la  documentazione  ad  altro  titolo  richiesta
          dall'autorita' competente per perfezionare  un'istanza  del
          gestore o per consentire  l'avvio  di  un  procedimento  di
          riesame. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal presente articolo non si applica il pagamento in misura
          ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689. 
              12. Le sanzioni sono  irrogate  dal  prefetto  per  gli
          impianti di competenza statale e dall'autorita'  competente
          per gli altri impianti. 
              13.  I  proventi  derivanti   dall'applicazione   delle
          sanzioni amministrative pecuniarie di  competenza  statale,
          per le  violazioni  previste  dal  presente  decreto,  sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  I  soli
          proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al
          comma   7,   limitatamente   alla   violazione    dell'art.
          29-undecies, comma 1, e al comma 10, con  esclusione  della
          violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente
          articolo, nonche' di cui  all'art.  29-octies,  commi  5  e
          5-ter,  sono  successivamente  riassegnati  ai   pertinenti
          capitoli di  spesa  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  e  sono  destinati  a
          potenziare le ispezioni ambientali  straordinarie  previste
          dal presente decreto, in  particolare  all'art.  29-decies,
          comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a  verificare  il
          rispetto degli  obblighi  ambientali  per  impianti  ancora
          privi di autorizzazione. 
              14. Per gli impianti autorizzati ai sensi  della  Parte
          Seconda,  dalla  data  della  prima  comunicazione  di  cui
          all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le  sanzioni,
          previste  da  norme  di  settore  o  speciali,  relative  a
          fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che  esse
          non configurino anche un piu' grave reato.».