(Allegato VI)
                                                          Allegato VI 
 
                                                (articolo 8, comma 1) 
 
Modalita'  generali  per  la  conduzione  delle  istruttorie  e   dei
                              controlli 
 
1. Istruttoria per primo  rilascio  o  per  riesame  con  valenza  di
rinnovo 
    L'istruttoria  e'   specificamente   finalizzata   a   consentire
all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  un  parere   istruttorio
conclusivo e un  piano  di  monitoraggio  e  controllo  in  merito  a
ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro: 
    delle   autorizzazioni   sostituite   (ai   sensi   dell'articolo
29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    delle    condizioni    che    garantiscono     la     conformita'
dell'installazione ai requisiti previsti dal  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello
stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    delle modalita' previste per conseguire  un  livello  elevato  di
protezione dell'ambiente nel suo complesso  secondo  quanto  indicato
dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152; 
    dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti
che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita'
significativa o,  se  del  caso,  dei  parametri  o  misure  tecniche
equivalenti che integrano  o  sostituiscono  tali  valori  limite  di
emissione (ai sensi dell'articolo  29-sexies,  comma  3  del  decreto
legislativo  3  aprile   2006,   n.   152),   tenendo   conto   delle
caratteristiche tecniche dell'installazione in questione,  della  sua
ubicazione geografica, delle condizioni locali  dell'ambiente  e  con
riferimento all'applicazione  delle  migliori  tecniche  disponibili,
senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una  tecnica  o  una
tecnologia specifica; 
    dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia  di
inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    della coerenza (ai sensi dell'articolo  29-sexies,  comma  4-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152)  dei  valori  limite
fissati,  con  i  BAT-AEL  definiti  nelle  «Conclusioni  sulle  BAT»
applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle  motivazioni
per le quali appare necessario derogare da tale requisito  (ai  sensi
dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152); 
    delle  eventuali  ulteriori  disposizioni  che  garantiscono   la
protezione del suolo e delle  acque  sotterranee  e  delle  opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti  dall'installazione
e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo
29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152); 
    delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a  grande
distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    degli opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa
procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di  comunicazione  (ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152); 
    delle misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e  di  arresto
dell'installazione,   per   le    emissioni    fuggitive,    per    i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo  dell'installazione  (ai
sensi dell'articolo 29-sexies, comma  7  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152); 
    della eventuale indicazione del  numero  massimo,  della  massima
durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di
emissione,  dovuti  ad  una  medesima  causa,  che   possono   essere
senz'altro  considerati  (ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,  comma
7-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152)  situazioni
diverse dal normale esercizio; 
    delle prescrizioni ai fini della sicurezza  e  della  prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti da riportare  nella  autorizzazione
(ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152); 
    delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265  acquisite  in  Conferenza  di
Servizi (ai sensi  dell'articolo  29-quater,  comma  6,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto
ambientale conclusosi sull'installazione; 
    delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche
misure alternative o aggiuntive (ai  sensi  dell'articolo  29-sexies,
comma 4, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152)  e  delle
eventuali altre condizioni  di  autorizzazione  specifiche  giudicate
opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies,  comma  9,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di
quelle ottenibili con  le  migliori  tecniche  disponibili,  valutate
necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152; 
    delle determinazioni rese  dalle  amministrazioni  coinvolte  nel
procedimento  in  Conferenza  di  Servizi  (ai  sensi   dell'articolo
29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    delle osservazioni del pubblico di  cui  all'articolo  29-quater,
comma 4 del decreto legislativo n. 152/06; 
    delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del  sito  e
al rischio di inquinamento al  momento  della  cessazione  definitiva
delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); 
    delle valutazioni effettuate in  merito  all'efficiente  utilizzo
dell'energia. 
    A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari
sopralluoghi,  predispone  pareri  intermedi  debitamente   motivati,
nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici. 
    Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite  da
diversi gestori, l'autorita' competente assicura  l'unificazione  del
procedimento istruttorio.  Nel  caso  in  cui  siano  coinvolte  piu'
autorita' competenti e' garantito il  coordinamento  istruttorio,  se
possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi. 
2. Istruttoria per riesame 
    Nel caso di riesame disposto ai  sensi  dell'articolo  29-octies,
comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  il  gestore
invia all'autorita' competente una nuova  domanda  di  autorizzazione
corredata  da  una  relazione  contenente  un   aggiornamento   delle
informazioni  gia'  presentate  per   il   precedente   rilascio   di
autorizzazione integrata ambientale alle  attivita'  interessate  dal
riesame. 
    In tal caso si  applicano  le  modalita'  gia'  indicate  per  le
istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal
riesame. 
    Nel caso di riesame disposto ai  sensi  dell'articolo  29-octies,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  il  gestore
invia all'autorita' competente  un  aggiornamento  della  domanda  di
autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata
ambientale. 
    In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate  per  riesame
con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione. 
3. Istruttoria per modifiche sostanziali 
    Nel caso in cui  progetti  di  effettuare  modifiche  sostanziali
all'installazione, il  gestore  invia  all'autorita'  competente  una
nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente
rilascio   di   autorizzazione   integrata   ambientale   ai    sensi
dell'articolo 29-nonies, comma 2 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. 
    In tal caso si  applicano  le  modalita'  gia'  indicate  per  le
istruttorie relative al primo  rilascio  alle  attivita'  interessate
dalle modifiche progettate. 
    A riguardo  va  annotato  che  le  modifiche  che  comportano  la
necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita'  di  intere
parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori,
generalmente dovrebbero  essere  classificate  come  sostanziali.  La
necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende
dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli
effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi. 
    Inoltre  nel  valutare  la  sostanzialita'  di  una  modifica  e'
necessario considerare gli effetti cumulati  di  tutte  le  modifiche
precedentemente intervenute,  gia'  giudicate  non  sostanziali,  per
evitare  che  interventi   significativi   sull'installazione   siano
giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati. 
4. Istruttoria per modifiche non sostanziali 
    Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non  sostanziali
all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai
sensi dell'articolo 29-nonies, comma  1  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
    In tal caso le attivita' istruttorie  si  articolano  secondo  le
seguenti modalita': 
    analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che  non
siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettera  l-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  attivando,  in  caso
contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    eventuale aggiornamento  espresso  dell'autorizzazione  integrata
ambientale o delle relative condizioni. 
    Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al  citato
articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152,  segnali  che  tale  seconda  attivita'  e'  a  suo  giudizio
propedeutica all'esercizio  della  modifica  progettata,  l'autorita'
competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari,  sia
nella individuazione delle priorita' istruttorie. 
5. Controlli 
    Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n.
152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a
tariffa  le  azioni   svolte   dall'autorita'   di   controllo   (ivi
individuata)  volte  ad  accertare  il  rispetto   delle   condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale. 
    In particolare tali attivita' consistono in: 
    verifica e valutazione in ufficio della documentazione  trasmessa
dal gestore in attuazione dell'AIA; 
    verifica dei controlli  a  carico  del  gestore  con  particolare
riferimento alla  regolarita'  delle  misure  e  dei  dispositivi  di
prevenzione dell'inquinamento e al  rispetto  dei  valori  limite  di
emissione; 
    verifica della regolare trasmissione  dei  dati  e  del  rispetto
degli obblighi di comunicazione; 
    eventuali visite  in  loco  presso  l'installazione,  programmate
sulla base di  quanto  previsto  dall'art.  29-decies  comma  11-bis,
programmate ai sensi del  comma  11-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte; 
    eventuali visite in loco presso l'installazione,  da  effettuarsi
entro  6  mesi  dalla  precedente  ispezione,  in   caso   di   grave
inosservanza, ai sensi dell'articolo  29-decies,  comma  11-ter,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    eventuale verifica, durante  le  visite  in  loco,  del  corretto
posizionamento,   funzionamento,   taratura,    manutenzione    degli
strumenti; 
    eventuali prelievi, analisi  delle  emissioni  degli  impianti  e
misure degli effetti  sull'ambiente  delle  emissioni,  eventualmente
contenuti nel piano di monitoraggio e  controllo  dell'autorizzazione
integrata ambientale o nella programmazione delle visite in  loco  ai
sensi dall'art. 29-decies comma  11-ter  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
    comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita'
di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei  relativi  atti
necessari. 
    A  tale  proposito  si  evidenzia  che  le  misure  di  controllo
sull'installazione sono di  norma  oggetto  specifico  del  piano  di
monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati  sono
inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune  verifiche.
Ferma restando la facolta' per l'autorita' di  controllo  di  fissare
autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita
in sito, il numero delle visite in  sito  effettuate  annualmente  da
parte dell'ente di controllo, nonche'  il  numero  e  il  tipo  degli
eventuali prelievi,  analisi  e  misure  da  condurre  nel  corso  di
ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve  essere
preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies,  comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza  con  la
programmazione a livello regionale  di  cui  all'articolo  29-decies,
comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Cio'
anche al  fine  di  poter  predeterminare  con  certezza  la  tariffa
annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri
dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente  di  controllo,
modificare tale programmazione annuale, a  meno  di  cause  di  forza
maggiore.  In  tale  ultimo  caso,  sentita  l'autorita'  competente,
l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare  all'annualita'
successiva  le  attivita'  eventualmente  non   condotte   nell'anno,
garantendone,  nell'ambito  della  sua  autonomia  amministrativa   e
contabile, la copertura  finanziaria  a  valere  sulle  tariffe  gia'
versate. 
    Nel caso in cui il piano  di  monitoraggio  e  controllo  prevede
prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste
nell'allegato V, la conferenza di servizi per il  rilascio  dell'AIA,
anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di
monitoraggio e controllo stesso  indicazione  su  quali  prelievi  ed
analisi  previsti  nell'allegato   V   debbano   essere   considerati
equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.