Allegato VI (articolo 8, comma 1) Modalita' generali per la conduzione delle istruttorie e dei controlli 1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo L'istruttoria e' specificamente finalizzata a consentire all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro: delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle condizioni che garantiscono la conformita' dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle modalita' previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica; dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio; delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione; delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06; delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia. A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici. Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite da diversi gestori, l'autorita' competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte piu' autorita' competenti e' garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi. 2. Istruttoria per riesame Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attivita' interessate dal riesame. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal riesame. Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione. 3. Istruttoria per modifiche sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita' di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi. Inoltre nel valutare la sostanzialita' di una modifica e' necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, gia' giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati. 4. Istruttoria per modifiche non sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso le attivita' istruttorie si articolano secondo le seguenti modalita': analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni. Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attivita' e' a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorita' competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorita' istruttorie. 5. Controlli Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorita' di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare tali attivita' consistono in: verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA; verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione; verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione; eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis, programmate ai sensi del comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte; eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti; eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita' di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari. A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facolta' per l'autorita' di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonche' il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Cio' anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorita' competente, l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare all'annualita' successiva le attivita' eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe gia' versate. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.